Contratti precari, come cambieranno con il Jobs Act
Massimo Percossi/Ansa
Economia

Contratti precari, come cambieranno con il Jobs Act

Con i decreti attuativi della riforma del lavoro, cala (di poco) il numero di assunzioni flessibili esistenti in Italia. Ecco le novità all'orizzonte

Via le collaborazioni a progetto, il job sharing e le associazioni in partecipazione. Restano invece il lavoro a chiamata e quello remunerato con i voucher. Sono queste le principali novità per i contratti di lavoro precari dopo l'approvazione dei decreti attuativi del Jobs Act, la riforma del welfare del governo Renzi. Da tempo il premier promette di dare una sforbiciata a molte assunzioni flessibili esistenti in Italia, in modo da privilegiare quelle più stabili a tempo indeterminato. Tuttavia, com'era ampiamente prevedibile, l'esecutivo ha scelto una soluzione più morbida del previsto, salvaguardando l'esistenza di alcune forme di lavoro che sono in realtà difficilmente cancellabili, almeno nel breve periodo. Ma ecco, di seguito, una panoramica sugli scenari che si aprono all'orizzonte per diverse categorie di contratti.


Collaborazioni a progetto

La scure del governo si è abbattura soprattutto sulle collaborazionia progetto (co. pro.). Non sarà infatti più possibile per i datori di lavoro assumere con questa tipologia di contratti. Le collaborazioni già in essere resteranno in vigore sino alla scadenza ma, dal 1° gennaio 2016, tutte le co.pro. che prevedono un rapporto di subordinazione del collaboratore all'impresa (per esempio degli orari e delle  mansioni precise da rispettare) verranno assimilate al lavoro dipendente. Restano tuttavia in vigore le collaborazioni previste da alcuni accordi collettivi nazionali di lavoro. E' il caso di quelli dei call center e delle aziende impegnate nelle ricerche di mercato, che hanno firmato con Cgil, Cisl e Uil dei contratti per dare ai collaboratori alcuni benefit come una paga oraria minima e una indennità per i periodi di riposo. Secondo alcune stime, dunque, non verranno cancellati tutti i rapporti di collaborazione esistenti in Italia ma circa la metà: quasi 250mila su un totale di 500mila.

Leggi qui: Jobs Act, come cambia il lavoro in Italia


Lavoro a chiamata

Il governo ha deciso non eliminare, contrariamente alle previsioni, i rapporti di lavoro a chiamata. Si tratta di contratti, molto utilizzati in certi settori come la ristorazone e il turismo, con cui un'azienda può reclutare un lavoratore in maniera saltuaria, quando ha bisogno di lui per periodi di tempo che non possono essere determinati a priori, per esempio quando deve affrontare dei picchi di produzione. L'esecutivo ha scelto di confermare i vincoli già previsti oggi dalla riforma Fornero per questo tipo di assunzioni, che non sono applicabili quando un dipendente viene impiegato per più di 400 giornate nell'arco di tre anni. Se viene superato tale limite, il contratto a chiamata è assimilato per legge a un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.



Voucher (o buoni lavoro)

Resta in vigore anche il lavoro accessorio, remunerato con i voucher. Si tratta di sistemi di pagamento in cui un dipendente, ogni volta che viene inquadrato dall'azienda in maniera saltuaria, viene pagato con un buono-lavoro (voucher) che prevede un compenso minimo orario di 10 euro, corrispondente a 7,5 euro al netto delle spese amministrative e dei contributi spettanti all'Inps e all'Inail (25% in tutto). Il ricorso lavoro accessorio sarà possibile quando i compensi annui del lavoratore non superano i 7mila euro. I vincoli sono stati dunque allentati rispetto alla disciplina precedente, che fissava un tetto massimo per i compensi di 5.050 euro.


Associazioni in partecipazione

Verranno eliminati completamente i rapporti di lavoro basati sulle associazioni in partecipazione. Si tratta di contratti con cui una parte (l'associante, che in molti casi è un'azienda o un professionista) riconosce a un'altra parte (l'associato) il diritto a spartirsi una quota dei profitti realizzati, in cambio di una prestazione (spesso una prestazione di lavoro). Questo contratto si trasforma a volte in una trappola per gli associati, che sono costretti a lavorare sottostando alla disciplina di un qualsiasi dipendente (con orari e obblighi ben precisi) godendo tuttavia di tutele ridotte in termini di ferie, malattie o contributi pensionistici e assistenziali. Attivare rapporti di lavoro con le associazioni in partecipazione non sarà dunque più possibile mentre quelli già in essere rimarranno in vigore sino alla loro completa estinzione.

Leggi qui: Le associazioni in partecipazione e la Riforma Fornero

Job Sharing

Viene eliminato anche un contratto flessibile nato nel 1998 con la riforma Treu e perfezionato con la Legge Biagi del 2003. Si tratta del Job Sharing o Lavoro Ripartito con cui due o più persone si impegnano a ricoprire in solido una stesso impiego per un'azienda. La cancellazione del Job Sharing non rappresenta un grande cambiamento poiché questo contratto è rimasto sinora pressoché inutilizzato nel nostro paese, tranne i casi di qualche sperimentazione virtuosa in aziende come Ferrero e Luxottica.

Contratto a termine

Non ci sono novità invece per i contratti di lavoro a termine, già liberalizzati con il primo Decreto Poletti della primavera del 2014, che ha eliminato diversi vincoli. La durata massima delle assunzioni a tempo determinato resta fissata a 36 mesi, con un massimo di 5 rinnovi del rapporto di lavoro nell'arco di un triennio.

Leggi qui: Il Jobs Act di Matteo Renzi

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Andrea Telara

Sono nato a Carrara, la città dei marmi, nell'ormai “lontano”1974. Sono giornalista professionista dal 2003 e collaboro con diverse testate nazionali, tra cui Panorama.it. Mi sono sempre occupato di economia, finanza, lavoro, pensioni, risparmio e di tutto ciò che ha a che fare col “vile” denaro.

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