Senato delle Autonomie, ecco come dovrebbe essere
Il testo di riforma dalla prossima settimana in Aula. Si discute ancora su elettività e immunità.
Slitta alla prossima settimana l'arrivo in Aula della bozza di Riforma del Senato, nata dall'accordo tra PD e Forza Italia, su cui la Commissione Affari Costituzionali sta ancora lavorando e che il premier Matteo Renzi punta ad approvare in prima lettura entro il 18 luglio. Per effetto dell'ostruzionismo di M5S e Sel, restano infatti ancora da votare in Commissione circa 150 emendamenti. L'ostacolo principale è sempre rappresentato dall'articolo 2 del ddl Renzi-Boschi sull'elettività dei futuri componenti della Camera delle Autonomie ma anche dalla questione dell'immunità parlamentare (prevista dall'articolo 68 della Costituzione) che la Commissione ha deciso, la scorsa settimana, di mantenere.
In sintesi. Il nuovo Senato sarà composto da 100 senatori e non più da 320 come avviene adesso e la carica di senatore non sarà più elettiva ma attribuita a 95 persone già elette per incarichi amministrativi locali e a 5 persone nominate dal presidente della Repubblica (come avviene oggi per i senatori a vita). 74 senatori dovrebbero essere indicati tra i membri dei consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, con la condizione che ogni regione ne elegga un numero proporzionale alla sua popolazione ed entro un massimo di tre. Gli altri 21 senatori dovrebbero essere indicati dai consigli regionali: l’idea è che ogni consiglio ne indichi uno. La nuova legge costituisce di fatto il superamento del bicameralismo perfetto dal momento che la Camera dei Deputati potrà approvare delle leggi senza che siano approvate anche dal senato.
Nel dettaglio. La Camera del Senato si trasforma in Senato delle Autonomie.
Funzioni. Il Senato delle Autonomie rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre alla funzione legislativa ed esercita la funzione di raccordo tra lo Stato e le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea e, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolge attività di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato e di valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche sul territorio. Approvati anche gli emendamenti che aumentano le competenze delle regioni su alcune materie come l’istruzione, la tutela dell’ambiente e dei beni culturali, l’organizzazione dei servizi sanitari, la mobilità e le infrastrutture.
Composizione. Il Senato delle Autonomie è composto dai Presidenti delle Giunte regionali, dai Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, dai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione e di Provincia autonoma, nonché, per ciascuna Regione, da due membri eletti, con voto limitato, dal Consiglio regionale tra i propri componenti e da due sindaci eletti, con voto limitato, da un collegio elettorale costituito dai sindaci della Regione. Ne fanno inoltre parte cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario nominati dal Presidente della Repubblica.
Elezione. E' soppresso l'articolo 58 della Costituzione che prevedeva l'elezione a suffragio universale e diretto da parte degli elettori che avessero superato il venticinquesimo anno d'età.
Immunità. L'articolo 68 non viene modificato. Pertanto, senza autorizzazione della Camera, i membri del Senato delle Autonomie non potranno essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni e non potranno essere sottoposti a perquisizione personale o domiciliare, o mantenuti in detenzione (salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna o se colti nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. Analoga autorizzazione sarà richiesta per sottoporre i neo senatori a intercettazioni e sequestri della corrispondenza.
Presidente della Repubblica. Allo scadere del suo mandato, il Capo dello Stato che prima diventava, salvo rinuncia, senatore a vita, adesso diventerà deputato di diritto a vita.
Referendum abrogativi. Un altro emendamento approvato dalla Commissione Affari Costituzionali alza da 500mila a 800mila il numero delle firme necessarie per proporre un referendum abrogativo. Scende invece il quorum: il referendum sarà valido se parteciperanno al volto il il 50 per cento più uno dei votanti alle ultime elezioni per la camera.
Che succede adesso? Il voto in commissione non implica necessariamente che il testo approvato dalla Commissione Affari Costituzionali del Senato (compresi gli articoli su elettività e immunità) sarà presente nella legge definitiva. Dalla prossima settimana, infatti, la riforma inizierà a essere discussa dall’aula del Senato e ci potranno essere proposte per modificarla ulteriormente. A patto, ovviamente, che si trovino i numeri sufficienti per farlo.
L'iter di approvazione, regolato dall’articolo 138, sarà piuttosto lungo visto che la legge dovrà essere approvata con una maggioranza semplice da entrambi i rami del parlamento una prima volta. Poi, a distanza di tre mesi, lo stesso testo deve essere di nuovo approvato da entrambe le camere con una maggioranza qualificata, cioè almeno dalla maggioranza assoluta dei componenti di camera e senato.
Se le nuove norme vengono approvate con una maggioranza di due terzi non si procede al referendum. Se invece vengono approvate con una maggioranza inferiore di due terzi, allora si devono aspettare ancora tre mesi.
In questo periodo un quinto dei membri di una delle due camere o 500mila elettori o cinque consigli regionali possono chiedere che sia indetto referendum costituzionale per approvare o respingere la riforma. Nel referendum costituzionale non è richiesto un quorum. Se nei tre mesi di pausa la richiesta di referendum non viene presentata, la legge viene automaticamente approvata.