Bonus Natale, sono arrivate le precisazioni dell’Agenzia delle Entrate e così è più chiaro a chi spetteranno i 100 euro di indennità sotto l'albero. Viene meno il requisito del coniuge a carico, basta ci sia un figlio fiscalmente a carico, ma non potrà andare a entrambi i genitori se coniugati o conviventi. Pur avendo tutti i requisiti richiesti uno dovrà rinunciare. Con la circolare n. 22/E pubblicata il 19 novembre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito, con tanto di esempi concreti, le regole per ottenere il Bonus Natale.

L’indennità di 100 euro è destinata ai lavoratori dipendenti con un reddito complessivo annuo non superiore a 28mila euro e con imposta lorda superiore alla detrazione per lavoro dipendente. La novità principale riguarda il requisito familiare: è sufficiente avere un figlio a carico, indipendentemente dallo stato civile o dal tipo di convivenza (coniugati, separati, divorziati, monogenitori o conviventi ai sensi della legge n. 76/2016). Vengono considerati fiscalmente a carico i figli fino a 24 anni e reddito complessivo non superiore a 4mila euro e i figli con età superiore a 24 anni e reddito fino a 2.840,51 euro.

Tuttavia, il bonus non può essere percepito contemporaneamente da entrambi i genitori. Se entrambi i coniugi o conviventi lavorano e rispettano i requisiti, uno dei due dovrà rinunciare all’agevolazione. La circolare chiarisce alcuni casi specifici. La coppia di genitori è rappresentata dal Signor Rossi e dalla Signora Bianchi.

Esempio 1: Genitori (Signora Bianchi e Signor Rossi) non coniugati (separati o divorziati) e non conviventi con altri soggetti. Entrambi hanno diritto al bonus se rispettano i requisiti economici.

Esempio 2: Genitori non coniugati e non conviventi. Ma mentre la Sig.ra Bianchi non è né sposata né convivente con altri. Il Signor Rossi invece è sposato con la Signora Verdi (anche lei dipendente) e con lei ha un altro figlio a carico. In questo caso il bonus viene riconosciuto alla Sig.ra Bianchi e a uno dei due coniugi (Rossi o Verdi).

Esempio 3: Genitori non coniugati e non conviventi. La Signora Bianchi non rispetta gli altri requisiti per avere il bonus (per esempio i 28mila euro di limite di reddito) e il Signor Rossi è sposato con la Signora Verdi (anche lei dipendente) e con lei ha un altro figlio a carico. In questo caso il bonus viene riconosciuto al Signor Rossi oppure alla Signora Verdi (anche se la Signora Bianchi non lo percepisce).

Esempio 4: Genitori non coniugati e non conviventi. Ma mentre la Sig.ra Bianchi non è né sposata né convivente con altri. Il Signor Rossi invece è sposato con la Signora Verdi (anche lei dipendente) e con lei ha un altro figlio NON fiscalmente a carico. In questo caso il bonus spetta alla Signora Bianchi (come da esempio 1) e anche al Signor Rossi (perché ha un figlio fiscalmente a carico − con la sig.ra Bianchi – e, pur essendo coniugato con la sig.ra Verdi, quest’ultima non è beneficiaria del bonus).

Come si chiede il bonus? I lavoratori dipendenti devono presentare un’autocertificazione al proprio datore di lavoro, dichiarando: il rispetto del limite reddituale, la presenza di almeno un figlio fiscalmente a carico e che il coniuge o convivente non percepisca il bonus. Per chi ha già presentato la richiesta, non sarà necessario ripetere l’autocertificazione, salvo che, con le nuove regole, sia necessario aggiornare i dati (ad esempio, comunicare il codice fiscale del convivente e dichiarare che non riceve il bonus). Il bonus sarà corrisposto dal sostituto d’imposta con la tredicesima, solitamente accreditata a dicembre. Nel caso in cui il beneficio non venga erogato, il lavoratore potrà recuperarlo con la dichiarazione dei redditi per il 2024, da presentare nel 2025.

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