Economia
November 26 2014
Quest’anno sembra proprio non vogliano finire le novità in tema di fisco. L’ultima in ordine di tempo è la cosiddetta Cu, Certificazione unica, che a partire dall’anno prossimo andrà a sostituire l’attuale Cud. La bozza di quello che sarà il formato del nuovo modello di dichiarazione dei redditi da lavoro o da pensione è stata pubblicata ufficialmente online in queste ore dal sito dell’Agenzia delle entrate e dunque pronta per diventare operativa.
Presentazione online
È utile ricordare innanzitutto che la Certificazione unica potrà essere presentata esclusivamente per via telematica, direttamente dal sostituto d’imposta oppure tramite un intermediario specificatamente abilitato. La scadenza ultima per tale invio poi, è fissata per legge al 7 marzo del 2015 e riguarderà dunque le dichiarazione dei redditi e dei trattamenti pensionistici percepiti in questo 2014. La documentazione ovviamente dovrà essere indirizzata all’Agenzia delle entrate che si occuperà poi di elaborare i dati ricevuti.
Chi sono i contribuenti interessati dal nuovo Cu
La platea che sarà investita da questa novità fiscale è decisamente molto ampia. Stiamo parlando infatti di lavoratori dipendenti, pensionati e più in generale di percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente nonché di percettori di redditi da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
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A tutti costoro i sostituti d’imposta, ovvero nella maggior parte dei casi le imprese, e gli enti pubblici o privati che erogano trattamenti pensionistici, dovranno consegnare la Certificazione unica in duplice copia. Questa operazione dovrà avvenire entro il 28 febbraio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati, nel caso specifico dunque entro il 28 febbraio 2015, oppure entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
Formato cartaceo e formato elettronico
La normativa che regola il corretto espletamento delle procedure riguardanti la nuova Certificazione unica, stabiliscono poi che sarà compito del sostituto d’imposta, ancora una volta dunque imprese ed eneti erogatori di pensioni, accertarsi che ciascun soggetto si trovi nelle condizioni di ricevere in via elettronica la certificazione, provvedendo, diversamente, alla consegna in forma cartacea.
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La legge prevede infatti che la Cu possa essere trasmessa al soggetto contribuente anche per via elettronica appunto. Questa procedura però può essere seguita appunto, solo nel caso i soggetti riceventi, ossia i contribuenti, siano dotati degli strumenti necessari per ricevere e stampare la certificazione rilasciata. Dovrà invece essere esclusa, ad esempio, nelle ipotesi in cui il sostituto sia tenuto a rilasciare agli eredi la certificazione relativa a un soggetto deceduto oppure quando un dipendente abbia cessato il proprio rapporto di lavoro.