Come sono cambiate le nostre pensioni dal 1996 a oggi

Da 17 anni è in vigore un meccanismo che, in linea generale, prevede l’indicizzazione piena solo per le quote di pensioni più basse e una parziale per le quote di pensioni superiori. In alcuni periodi le pensioni non hanno ricevuto alcune a perequazione. Ecco, anno dopo anno, che cosa è successo ai meccanismi di indicizzazione delle pensino dal 1996 a oggi (elaborazione su dati UIL PENSIONI).

1996
- Indicizzazione al 100% del costo vita sulla quota di pensione fino a 2 volte il trattamento minimo (fino a 1.252.900 lire lorde mensili).
• 90% sulla quota di pensione tra 2 e 3 volte il trattamento minimo (da 1.252.950 a 1.879.350 lire lorde mensili).
• 75% sulla quota di pensione superiore a 3 volte il trattamento minimo (da 1.879.400 lire lorde mensili).

1997
- Indicizzazione al 100% del costo vita sulla quota di pensione fino a 2 volte il trattamento minimo (fino a 1.320.600 lire lorde mensili).
• 90% sulla quota di pensione tra 2 e 3 volte il trattamento minimo (da 1.320.650 a 1.980.900 lire lorde mensili).
• 75% sulla quota di pensione superiore a 3 volte il trattamento minimo (da 1.980.950 lire lorde mensili).

1998
C’è un intervento restrittivo per le pensioni più elevate: le pensioni di importo superiore a 5 volte il trattamento minimo non hanno alcuna perequazione.
• Indicizzazione al 100% del costo vita sulla quota di pensione fino a 2 volte il trattamento minimo (fino a 1.372.100 lire lorde mensili).
• 90% sulla quota di pensione tra 2 e 3 volte il trattamento minimo (da 1.372.150 a 2.058.150 lire lorde mensili).
• 75% sulla quota di pensione tra 3 e 5 volte il minimo (da 2.058.200 a 3.430.250 lire lorde mensili).
• Le pensioni d’importo superiore a 5 volte il minimo non ricevono alcuna rivalutazione.

1999
Con la legge finanziaria del 1998 si stabilisce che nel triennio 1999-2001 sia introdotta una quarta fascia di perequazione per la quota di pensione compresa tra 5 e 8 volte il minimo. Mentre la quota superiore non avrà alcuna perequazione.
• Indicizzazione al 100% del costo vita sulla quota di pensione fino a 2 volte il trattamento minimo (fino a 1.395.400 lire lorde mensili).
• 90% sulla quota di pensione tra 2 e 3 volte il trattamento minimo (da 1.395.401 a 2.093.100 lire lorde mensili).
• 75% sulla quota di pensione tra 3 e 5 volte il minimo (da 2.093.101 a 3.488.500 lire lorde mensili).
• 30% sulla quota di pensione tra 5 e 8 volte il minimo (da 3.488.501 a 5.581.600 lire lorde mensili).
• 0 sulla quota di pensione superiore a 8 volte il trattamento minimo (da 5.581.601 lire lorde mensili).

2000
Indicizzazione al 100% del costo vita sulla quota di pensione fino a 2 volte il trattamento minimo (fino a 1.420.500 lire lorde mensili).
• 90% sulla quota di pensione tra 2 e 3 volte il trattamento minimo (da 1.420.501 a 2.130.750 lire lorde mensili).
• 75% sulla quota di pensione tra 3 e 5 volte il minimo (da 2.130.751 a 3.551.250 lire lorde mensili).
• 30% sulla quota di pensione compresa tra 5 e 8 volte il minimo (da 3.551.251 a 5.682.000 lire lorde mensili).
• 0 sulla quota di pensione superiore a 8 volte il trattamento minimo (da 5.682.001 lire lorde mensili).

2001
Con la legge finanziaria del 2001 si rideterminano le fasce di pensione soggette alla perequazione automatica e si ripristina la perequazione anche sulla quota di pensione di importo superiore a 8 volte il minimo.
- Indicizzazione al 100% del costo vita sulla quota di pensione fino a 3 volte il trattamento minimo (fino a 2.164.800 lire lorde mensili = 1.118,03 euro).
• 90% sulla quota di pensione compresa tra 3 e 5 volte il trattamento minimo (da 2.164.850 = 1.118,04 euro a 3.608.000 lire lorde mensili = 1.863,38 euro).
• 75% sulla quota di pensione superiore a 5 volte il trattamento minimo (da 3.608.050 lire lorde mensili = 1.863,39 euro).

2002-2007
- Indicizzazione al 100% del costo vita sulla quota di pensione fino a 3 volte il trattamento minimo (con limiti che variavano dai 1.147,08 euro lordi mensili del 2002 ai 1.282,74 del 2007).
• 90% sulla quota di pensione compresa tra 3 e 5 volte il trattamento minimo (da 1.047,09 euro lordi mensili del 2002 a 2.137,90 del 2007).
• 75% sulla quota di pensione superiore a 5 volte il trattamento minimo (da 1.911,81 euro lordi mensili del 2002 a 2.137,91 del 2007

2008
Si amplia per il triennio 2008-2009-2010 la quota di pensione coperta integralmente dall’inflazione. Nel dicembre 2007 si blocca per il solo anno 2008 la perequazione per le pensioni d’importo superiore a 8 volte il minimo.
- Indicizzazione al 100% del costo vita sulla quota di pensione fino a 5 volte il trattamento minimo (fino a 2.180,70 euro lordi mensili).
• 75% sulla quota di pensione tra 5 e 8 volte il trattamento minimo (da 2.180,71 a 3.489,12 euro lordi mensili).
• Le pensioni di importo superiore a 8 volte il minimo non ricevono alcuna rivalutazione

2009-2010
- Indicizzazione al 100% del costo vita sulla quota di pensione fino a 5 volte il trattamento minimo (fino a 2.217,80 euro lordi mensili del 2009 e 2.288,80 euro del 2010).
- 75% sulla quota di pensione superiore a 5 volte il trattamento minimo (da 2.217,81 euro lordi mensili del 2009 e da 2.288,81 euro nel 2010

2011
Terminato il triennio previsto di ampliamento della quota di pensione coperta integralmente dall’inflazione, si torna alla situazione del 2007
- Indicizzazione al 100% del costo vita sulla quota di pensione fino a 3 volte il trattamento minimo (fino a 1.382,91 euro lordi mensili).
• 90% sulla quota di pensione compresa tra 3 e 5 volte il trattamento minimo (da 1.382,92 a 2.304,85 euro lordi mensili).
• 75% sulla quota di pensione superiore a 5 volte il trattamento minimo (da 2.304,86 euro lordi mensili).

2012
Il governo Monti, con la manovra «salva Italia» di fine 2011, blocca la perequazione per le pensioni d’importo superiore a 3 volte il minimo per gli anni 2012 e 2013
- Indicizzazione al 100% del costo vita sulla quota di pensione fino a 3 volte il trattamento minimo (fino a 1.405,05 euro lordi mensili).
• Le pensioni di importo superiore a 3 volte il minimo non ricevono alcuna rivalutazione

2013
- Indicizzazione al 100% del costo vita sulla quota di pensione fino a 3 volte il trattamento minimo (fino a 1.443,00 euro lordi mensili).
• Le pensioni di importo superiore a 3 volte il minimo non ricevono alcuna rivalutazione.

2014
Così nella bozza dellla legge di stabilità 2013:
- Indicizzazione al 100% del costo vita sulla quota di pensione fino a 3 volte il minimo (fino a 1.500 euro lordi mensili).
• 90% sulla quota di pensione compresa tra 3 e 4 volte il minimo (tra 1.550 e 2.000 euro). • 75% sulla quota di pensione compresa tra 4 e 5 volte il minimo (tra 2.000 e 2.500 euro).
• 50% sulla quota di pensione superiore a 5 volte il minimo (tra 2.500 e 3.000).
• Le pensioni di importo superiore a 6 volte il minimo (cioè oltre 3.000 euro) non ricevono alcuna rivalutazione.

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