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March 06 2019
Non viola la Costituzione la norma che impone al giudice di chiedere alla Camera di appartenenza del parlamentare l'autorizzazione a utilizzare in giudizio, come mezzi di prova, i tabulati telefonici di utenze intestate a terzi, venute in contatto con quella del parlamentare.
È quanto ha appena stabilito la Corte costituzionale con una sentenza (di cui è stato relatore il giudice Nicolò Zanon, ex membro del Consiglio superiore della magistratura), spiegando che il riferimento contenuto nel terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione a "conversazioni o comunicazioni" induce a ritenere che siano coperti dalla garanzia costituzionale anche elementi più ampi: in particolare, quindi, anche "fatti comunicativi" ricavabili da un tabulato contenente data e ora delle conversazioni o delle comunicazioni, la loro durata, e le utenze coinvolte.
I giudici della Consulta spiegano che il termine "comunicazioni" ha, tra i suoi comuni significati, quello di "contatto", "rapporto", "collegamento", ed evoca proprio i dati e le notizie che un tabulato telefonico è in grado di rivelare.
La questione era stata sollevata davanti alla Corte costituzionale dal giudice del Tribunale di Bologna, in un procedimento nel quale è indagato l’ex senatore del centrodestra ed ex ministro Carlo Giovanardi.
Secondo i pubblici ministeri, il terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione imporrebbe l'autorizzazione della Camera esclusivamente per sottoporre i membri del Parlamento a intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ma non menzionando i tabulati li ammetterebbe.
Di diverso avviso si dice adesso la Corte costituzionale, che, nella sua sentenza, rileva anche che "la ragion d'essere della garanzia costituzionale non è affatto la tutela della privacy del parlamentare bensì la tutela della libertà della funzione che egli esercita, in conformità alla natura delle immunità parlamentari, dirette a proteggere l'autonomia e l'indipendenza delle Camere rispetto a indebite invadenze di altri poteri e solo strumentalmente destinate a riverberare i propri effetti in favore di chi è investito della funzione".
Per queste ragioni, dunque, la garanzia si estende all'utilizzo in giudizio del tabulato telefonico, in quanto "atto idoneo a incidere sulla libertà di comunicazione del parlamentare". Il risultato è un monito severo alla magistratura penale. Non soltanto a quella bolognese.