Politica
May 15 2020
Stando agli annunci del Governo l'ecobonus del 110% previsto dal Decreto Rilancio sembrerebbe garantire al contribuente la possibilità di ristrutturare la propria abitazione e migliorare la qualità dell'impianto energetico e sismico del condominio praticamente senza pagare un euro. in realtà le cose sono un po' più complesse.
Premesso che l'iter parlamentare del Decreto è tutt'altro che scontato già ora, in perfetto stile Conte, il provvedimento appare farraginoso, estremamente complesso da un punto di vista burocratico ed essenzialmente più fatto di eccezioni che di regole.
Intanto il giro di palleggi per arrivare al via libera dell'ecobonus è lungo. Dopo (e se) che lo sconto fiscale viene approvato dal Parlamento e quindi si trasforma in legge dello Stato, per accedere all'incentivo bisognerà in primo luogo passare dal condominio chiedendo l'autorizzazione in assemblea dopodiché l'Agenzia delle entrate dovrà chiarire come poter ottenere il visto di conformità che permetterà a commercialisti e CAF di procedere alla richiesta del bonus e della cessione del credito.
A quel punto se e solo se tutte le parti in causa del carrozzone burocratico metteranno il timbro verde si potrà pensare di accedere al credito.
Ovviamente, nel frattempo, il singolo contribuente avrà già effettuato la spesa e in caso di diniego alla concessione del bonus l'intero impianto sarà a carico del cittadino. Il tutto perché la premessa è che tutte le parti coinvolte nel processo di ristrutturazione e miglioramento energetico devono accettare il meccanismo di funzionamento del bonus basato sulla cessione del credito per lo sconto in fattura e il recupero in 5 anni.
Il paradosso non si ferma qui: il periodo di tempo in cui è possibile chiedere e ottenere l'ecobonus del 110% per interventi antisismici, di miglioramento energetico e ristrutturazione è breve e va dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Diciotto mesi per questo genere di lavori sono pochi e ancora non è chiaro se basta la data d'inizio lavori per poter accedere alla cessione del credito oppure serve la conclusione (con la verifica degli esperti che, a rischio penale, devono garantire la conformità degli impianti e l'equo prezzo corrisposto).
Come se non bastasse questa corsa contro il tempo a rendere indigesta la zuppa si aggiunge il fatto che si dovrà attendere i decreti attuativi del Ministero dello Sviluppo Economico fondamentali al fine di stabilire nel dettaglio le procedure necessarie, i requisiti tecnici dei progetti, i limiti di spesa dei singoli interventi e i sistemi di controllo per prevenire abusi: tutto ciò entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto Rilancio.
E fin qui si parla soltanto delle difficoltà burocratiche, ma i "giochi senza frontiere" che arrivano dal Mise non finiscono qui. Ammesso che il contribuente riesca a superare ostacoli, barriere e corse contro il tempo si troverà di fronte ad altri muri da scalare.
Il primo è rappresentato dal fatto che non è scontato che le imprese che fanno i lavori accettino i meccanismi dell'ecobonus, potrebbero infatti accettare il credito ricevuto dal cliente e cederlo a loro volta. Lo sconto in fattura, infatti, esiste già ed è stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2020, ma in termini e misure differenti rispetto al super bonus del Decreto Rilancio. Di quale bisognerà tener conto? Posto che il bonus della finanziaria è ancora in vigore il super ecobonus da 110% è in parte contraddittorio con la legge in vigore che non abroga né sostituisce.
Rispetto allo sconto in fattura vigente, poi, quello del decreto Rilancio prevede la possibilità di cedere il credito alle banche: sempre che le banche siano disposte ad assumersene l'onere.
E poi c'è un'ultima questione da tenere in mente e cioè che il bonus non riguarda tutti i tipi di immobili e tutti i contribuenti. Le opere infatti devono riguardare condomini o unità immobiliari indipendenti, non in costruzione, che siano prima casa (le seconde case o gli immobili che si cedono in affitto sono esclusi) e potranno usufruire del bonus solo le persone fisiche e non quelle giuridiche. Ma, per esempio, se un negozio (persona giuridica) appartiene a un condominio chi "vince"? Il diritto del condominio al bonus o l'esclusione della persona giuridica dagli aventi diritto? Perché in questo caso le zone comuni del negozio che si prende ad esempio, avrebbero diritto al bonus ristrutturazione, ma a beneficiare nel bonus spettante non potrebbe essere la persona giuridica titolare dell'esercizio commerciale.
Altro bonus in ottica green inserito all'interno del cosiddetto Decreto Rilancio è quello a favore della mobilità sostenibile. L'idea è quella di incentivare gli spostamenti in città senza utilizzare né la macchina né i mezzi pubblici ma monopattini, biciclette, segway, hoverboard e monowheel.
Il Governo ha stanziato 120 milioni di euro che dovrebbero essere così suddivisi. I cittadini avrebbero diritto al rimorso del 60% (con un tetto massimo di 500 euro) per l'acquisto dei cosiddetti mezzi di mobilità alternativa e la sua validità sarebbe retroattiva per i mezzi acquistati già a partire dal 4 maggio (ovvero l'inizio della Fase 2).
Potranno richiederlo i maggiorenni residenti in un comune con più di 50.000 abitanti. Questo, però, esclude tutti coloro che vivono in provincia o nei comuni limitrofi alle grandi città (a esclusione delle città metropolitane e dei capoluoghi di provincia) che verranno tagliati fuori.
La modalità di erogazione è ancora confusa. SI parla di un portafogli virtuale o di una piattaforma online cui accedere al momento dell'acquisto, ma ancora il procedimento per vederci chiaro è lungo. Anche in questo caso, va ricordato, si parla di una proposta del Governo che dovrà essere approvata dal Parlamento.