Marco Cappato
ANSA/DANIEL DAL ZENNARO
News

Fine vita: cosa dice la legge

"Norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento", è questo il titolo tecnico della legge 219/17, il cosiddetto DAT o Biotestamento.

Si tratta della norma che permette a un soggetto - nel pieno delle sue facoltà d'intendere e volere - di decidere cosa fare del proprio fine vita qualora una malattia incurabile, un incidente o un'infermità lo metta nelle condizioni di non poter disporre delle proprie ultime ore. 

Quando si parla di fine vita, però, si va oltre il DAT visto che la legislazione fornisce al malato tre possibilità per porre fine alla propria vita; quello che cambia è solo chi fisicamente si prende la responsabilità dell'atto finale. 

Eutanasia

L'eutanasia è l'atto finalizzato a provocare, per mano medica, la cosiddetta "dolce morte". L'eutanasia viene definita attiva se avviene tramite la somministrazione di un farmaco letale oppure passiva se la morte subentra a causa della soppressione di un farmaco salvavita.

Inoltre può essere volontaria se è il paziente stesso a richiederla o non volontaria se la disposizione avviene tramite un soggetto terzo che sia un erede, un congiunto, amministratore di sostegno di nomina giuridica o un genitore in caso di minori.

In Italia l'eutanasia non è ammessa e chi abbia il desiderio di porre fine alla propria esistenza deve recarsi per lo meno in Svizzera (come nel caso di Dj Fabo su cui la Corte Costituzionale di è espressa). 

Fabiano Antoniani (Dj Fabo) non era, però, in grado di recarsi autonomamente in clinica e in questo è stato aiutato dall'Associazione Coscioni e da Marco Cappato imputato - secondo l'art. 580 del Codice Penale - del reato di aiuto al suicidio. La Suprema Corte si è, però, espressa stabilendo che nel caso in cui il malato fosse determinato a porre fine alle proprie sofferenze e avesse dato precise disposizioni in merito colui che lo ha aiutato nell'estremo atto non è punibile penalmente (le pene per l'aiuto al suicidio variano dai 5 ai 15 anni di reclusione).

Secondo la Consulta, quindi, l'aiuto al suicidio non è punibile nella misura in cui "siano rispettate determinate condizioni, ovvero che chi agevola l’esecuzione del proposito di suicidio di un paziente tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale o affetto da una patologia irreversibile, che causi di sofferenze fisiche e psicologiche ritenute intollerabili".

Suicidio assistito

Diverso dall'eutanasia è invece il suicidio assistito. In questo caso è il soggetto a richiedere di essere messo nelle condizioni di porre autonomamente fine alla propria esistenza. Il malato, però, in questo caso dovrebbe essere nelle condizioni di agire autonomamente sul proprio corpo.

Il medico, dunque, non interviene in prima persona nella morte, ma prescrive al malato quei farmaci che egli dovrà ingerire per suo conto. In caso non fosse in grado di ingerire nulla il paziente dovrebbe per lo meno azionare, sponte sua, il sondino che permette di assimilare la miscela fatale. 

Il DAT

Infine c'è il cosiddetto Biotestamento.E' possibile, infatti, dare disposizioni chiare e definitive circa il proprio destino in caso di malattia incurabile o incapacità d'intendere e volere.

Il soggetto può, infatti, chiedere di non essere sottoposto a nessun trattamento salvavita. La dichiarazione va fatta di fronte a un notaio tramite una scrittura privata oppure può essere consegnata personalmente all'Ufficio di Stato Civile la scrittura semplice giurata e stipulata davanti a due testimoni.

La sentenza della Corte Costituzionale è frutto di un incrocio normativo tra le regole relative al fine vita e le norme sancite dal Codice Penale e dalla Costituzione e cammina sul filo sottile che separa il diritto alla vita dalla possibilità di decidere sul proprio destino e tra il diritto alla dignità e quello alla salute. 

YOU MAY ALSO LIKE