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Intercettazioni, prescrizione e carcere: come cambia il processo penale

I punti cardine del provvedimento sono incentrati essenzialmente attorno a tre temi:

1) La delega sulle intercettazioni che il ministro Orlando ha assicurato di voler esercitare in tempi strettissimi

2) La riforma dell'ordinamento penitenziario, con un ricorso maggiore alle misure alternative al carcere, ritenuta fondamentale dal Guardasigilli

3) La revisione della prescrizione, che sarà allungata in caso di condanna in primo grado. Ma ci sono anche altri elementi che modificano il codice penale, come l'inasprimento delle pene per il reato di scambio elettorale politico-mafioso e per alcuni reati come il furto in abitazione e con strappo, il furto aggravato e la rapina. 

Delega sulle intercettazioni

Il provvedimento contiene la delega al governo a riformare le intercettazioni e i giudizi di impugnazione.

In particolare, per le intercettazioni sono previsti principi a tutela della riservatezza delle comunicazioni e una nuova fattispecie penale (punita con la reclusione non superiore a 4 anni) a carico di quanti diffondano il contenuto di conversazioni fraudolentemente captate, al solo fine di arrecare danno alla reputazione. La punibilità è esclusa quando le registrazioni sono utilizzabili in un procedimento amministrativo o giudiziario o per l'esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca.

Il pm deve assicurare la riservatezza anche degli atti contenenti registrazioni di conversazioni o comunicazioni informatiche o telematiche inutilizzabili a qualunque titolo, ossia contenenti dati sensibili che non sono utili al procedimento. Anche le intercettazioni che abbiano coinvolto occasionalmente soggetti estranei ai fatti per cui si procede devono essere escluse. Il provvedimento contiene anche una disciplina per le intercettazioni effettuate tramite i cosiddetti trojan (i captatori informatici che consentono di captare dialoghi tramite dispositivi mobili).

Si allungano i tempi di prescrizione

Altra misura contenuta nel ddl - che supera l'ex Cirilielli - è quella che reca modifiche alla disciplina della prescrizione dei reati (Capo II- art. 7-11). Il testo in esame prevede, in particolare, che dopo la sentenza di condanna in primo grado il termine di prescrizione resti sospeso fino al deposito della sentenza di appello, e comunque per un tempo non superiore a un anno e sei mesi; dopo la sentenza di condanna in appello, anche se pronunciata in sede di rinvio, il termine di prescrizione resta sospeso fino alla pronuncia della sentenza definitiva e comunque per un tempo non superiore a un anno e sei mesi.

Il disegno di legge stabilisce inoltre che per i reati di maltrattamenti in famiglia, tratta di persone, sfruttamento sessuale di minori e violenza sessuale e stalking, se commessi in danno di minori, il termine di prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di età della vittima, salvo che l'azione penale non sia stata esercitata in precedenza. In quest'ultimo caso, infatti, il termine di prescrizione decorre dall'acquisizione della notizia di reato.

Il disegno di legge interviene inoltre sui termini di prescrizione per i reati di corruzione e prevede che l'interruzione della prescrizione non possa comportare l'aumento di più della metà del tempo necessario a prescrivere anche reati legati alla corruzione. La riforma della prescrizione, precisa il testo, potrà applicarsi ai soli fatti commessi dopo l'entrata in vigore della legge.

Ordinamento penitenziario: misure alternative

La disposizione di delega contiene specifici principi e criteri direttivi per l'adeguamento delle norme dell'ordinamento penitenziario alle esigenze rieducative dei detenuti minori di età̀, con riferimento tanto alle autorità̀ giurisdizionali coinvolte, quanto all'organizzazione degli istituti per i minorenni. Il testo prevede inoltre la revisione delle misure alternative alla detenzione e dei benefici penitenziari, in particolare all'istruzione e ai contatti con la società esterna, in funzione del reinserimento sociale.

Indagini preliminari

Il testo del ddl modifica i tempi  delle indagini preliminari, dell'archiviazione e dell'udienza preliminare. Il provvedimento interviene, tra l'altro, sui tempi delle diverse fasi, sulle garanzie della persona offesa dal reato, sulla nullità del provvedimento di archiviazione e prevede che allo spirare del termine di durata massima delle indagini preliminari, il pm abbia tempo 3 mesi (12 per i reati più gravi), prorogabili una sola volta, per decidere se chiedere l'archiviazione o esercitare l'azione penale, altrimenti l'indagine sarà̀ avocata dal procuratore generale presso la corte d'appello.

Pene più severe per furti e rapine

Tra le modifiche al codice penale è previsto l'inasprimento delle pene per il reato di scambio elettorale politico-mafioso (reclusione da sei a dodici anni, al posto della pena attuale da quattro a dieci anni) e per alcuni reati contro il contro il patrimonio, tra i quali il furto in abitazione e con strappo, il furto aggravato e la rapina. Il testo prevede inoltre l'estinzione del reato per condotte riparatorie, ossia la possibilità per il giudice di dichiarare estinto il reato in relazione alle condotte riparatorie dell'imputato (come il risarcimento ell'eliminazione delle conseguenze del reato), con riguardo a taluni reati perseguibili a querela. Le nuove disposizioni si applicano anche ai processi in corso. Il provvedimento modifica inoltre direttamente il regime di procedibilità del reato di violenza privata (art. 610 c.p.), richiedendo nelle ipotesi non aggravata la querela di parte.

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