Ita Airways, ecco cosa dice il decreto che spiana la strada a Lufthansa

Ormai la strada è spianata verso la definitiva privatizzazione di Ita Airways che vede la tedesca Lufthansa in prima (unica) linea per l’acquisizione della compagnia aerea nata dalle ceneri di Alitalia.

Cosa dice il Dpcm pubblicato in Gazzetta Ufficiale

In Gazzetta Ufficiale, infatti, è stato pubblicato il Dpcm che regola l’iter per la vendita della società. Il Consiglio dei Ministri, col nuovo decreto a firma del Governo Meloni, ha messo appunto la procedura che consentirà di velocizzare la vendita di Ita e soprattutto di accelerare lo sviluppo della compagnia. Uno degli aspetti più salienti del Dpcm è la fine del vincolo del Tesoro di non cedere la maggioranza della compagnia. Dopo la registrazione da parte della Corte dei Conti la procedura entrerà nel vivo. Tra le novità dell’ultima ora riportate in Gazzetta Ufficiale c’è la clausola dell’esclusione dalla vendita di compagnie che non siano vettori aerei, quindi, di fatto, l’unico compratore papabile resta Lufthansa.

Lufthansa inizialmente potrebbe rilevare una quota compresa fra il 40% ed il 49% di Ita per poi esercitare un’opzione per la maggioranza del capitale. Dopo che il vettore tedesco formalizzerà la sua offerta il passo successivo sarà la stesura di un Memorandum of Understanding con con il Ministero dell’Economia.

Tutte le novità

Secondo quanto si legge nella premessa del Dpcm “Viene introdotto un meccanismo che consente la vendita in più fasi e prevede un ruolo centrale per un’altra compagnia aerea” e poi si aggiunge che “tenuto conto dell’ampiezza della ricerca già effettuata di soggetti potenzialmente interessati all’acquisizione e considerato che lo scenario di mercato di riferimento non risulta sostanzialmente mutato”, viene stabilito di “limitare la procedura ai soggetti che hanno già partecipato alla procedura” precedente, ma che siano anche “in grado di acquisire una partecipazione iniziale nella società di entità tale da confermare la serietà dell’impegno oltre che di acquisirne successivamente il controllo o la maggioranza del capitale”. Un identikit che calza a pennello per il vettore teutonico e che taglia fuori il fondo statunitense Certares, dato tra i più papabili all’acquisto fino a poche ore fa.

Un unico articolo con tutte la clausole

Il testo redatto dal CdM è composto da un unico lungo articolo che conferma, come poi ribadito dal Ministro per l’economia Giancarlo Giorgetti, diversi punti giù trapelati nelle scorse settimane come ad esempio il prezzo dell’acquisto: "Il prezzo di acquisto della partecipazione – si legge - tiene conto del valore del patrimonio netto di Ita, come risultante dal bilancio della società, dalle relazioni finanziarie intermedie e dalle stime di chiusura dell'esercizio prodotte da Ita".

E ancora: "L'acquisizione della partecipazione può essere rappresentata, in tutto o in parte, dalla sottoscrizione da parte dell'acquirente di uno o più aumenti di capitale, anche riservati, deliberati da Ita" stessa.

In pratica si tratta di un meccanismo finanziario che di fatto lascia gli importi dell’acquisto all’interno della società per favorirne lo sviluppo.

Il piano di rilancio industriale e il ruolo dello Stato

Fondamentale nella scelta del nuovo acquirente sarà la struttura del piano industriale e di rilancio presentato al Ministero dell’Economia. Lo Stato, così come manifestato nel Dpcm, ha come priorità la tutela dell’occupazione e dell’azienda e verrà privilegiato colui che sarà capace di garantire "l'ingresso in mercati strategici e l'incremento delle rotte a lungo raggio". Secondo quanto si legge in Gazzetta Ufficiale “Al ministero dell'Economia sono riconosciuti adeguati poteri di controllo sulla gestione ed il diritto di gradimento su nuovi azionisti".

Quest’ultimo passaggio rappresenta la garanzia della tutela dello Stato nella pratica di cessione che, come recita ancora il testo garantisce al MEF “adeguati poteri di controllo sulla gestione ed il diritto di gradimento su nuovi azionisti” oltre a “clausole di opzione relative alla cessione della partecipazione residua detenuta”.

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