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June 09 2024
I Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro (Ccnl), negli anni, hanno rappresentato motivo di confronto (sovente anche acerrimo) fra le “parti sociali” – sindacati, da una parte, e associazioni datoriali, dall’altra.
La loro stipulazione o il loro rinnovo, dopo mesi di trattative, rappresentavano un sicuro punto d’approdo di quella che, in gergo, costituiva la massima espressione dell’“autonomia negoziale delle parti”. Oggi tale “autonomia” parrebbe esser messa in discussione da un quotidiano ove, a farla da padroni, sono la politica, le campagne elettorali (permanenti) e l’intervento supplente di “istituzioni preposte” (in primis : i ministeri con le loro “circolari” e gli ispettorati territoriali del lavoro con i loro provvedimenti attuativi), “specialisti” (gli avvocati del lavoro, che, con le loro tesi, vorrebbero proporre assetti regolamentari diversi da quelli scelti da sindacati ed associazioni datoriali) e giudici del lavoro (volenti o nolenti, chiamati a stabilire la bonta’ delle tesi sostenute da “istituzioni presposte” e “specialisti”).
Alcuni esempi :
(1) la sentenza n. 27711 / 2023 della corte di cassazione parrebbe aver consentito ai giudici del lavoro di disattendere i livelli retributivi di un ccnl se ritenuti “non proporzionali” (e cio’ in ossequio ai principi dell’art. 36 della costituzione);
(2) gli ispettorati territoriali del lavoro, invece, avrebbero avocato a se’ la possibilita’ di introdurre “presunzioni retributive” al di sotto delle quali i ccnl debbano ritenersi sic ! “anti-giuridici”.
La finalità di migliorare i livelli stipendiali di migliaia di lavoratori e’ certamente nobile (e financo dovuta), ma, in tutto ciò, sorge spontanea una domanda : e l’“autonomia negoziale delle parti” ?!
Beh, rischia di degradare a mera affermazione di principio, essendo che i ccnl, di questo passo, andranno a rappresentare un mero “punto di partenza” o, meglio, un “oggetto di giudizio” in grado d’essere smentito – come sta avvenendo – in un’aula di tribunale.
I problemi economici (e “di tenuta”) del paese, di sicuro, hanno agevolato l’“atto d’accusa” rivolto ai ccnl, ma il fatto che questi ultimi (… e questo è), non abbiano più il loro valore “originario” da’ da pensare. Ed infatti : le organizzazioni sindacali potrebbero vedere insinuato il dubbio circa la bontà della loro azione (… essendo che i ccnl, dette organizzazioni, anche le più rappresentative – li hanno firmati); i datori di lavoro, disorientati dal fatto che un ccnl prescelto possa esser altrove (ndr in tribunale) disapplicato, potrebbero riflettere sull’opportunità di promuovere oltre confine la propria iniziativa imprenditoriale.
Forse, avremmo tutti bisogno di maggiori certezze; e, altrettanto forse, potrebbero esser maturi i tempi per un intervento (non più supplente, ma legislativo) che, da un lato, meglio definisca il concetto di “rappresentatività sindacale”; dall’altro, stabilisca la durata massima di un ccnl così da tentare un’attualizzazione dei salari (… perché questo è il vero tema) che restituisca valore alla “autonomia negoziale delle parti” ed alla responsabilità delle stesse.