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Ong: le 13 regole del codice di condotta in mare

Il via libera dell'Ue al codice di condotta delle Ong per i soccorsi in mare ai migranti, secondo il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, sarebbe arrivato nella giornata di giovedì 13 luglio a Bruxelles, dove si è svolta una riunione a cui ha partecipato una delegazione del nostro Paese, rappresentanti di Frontex e della Commissione europea. Ma le notizie in merito sono trapelate solo nei giorni successivi.

Le modifiche alla "condotta" delle Ong all'interno delle acque libiche è stato uno dei punti proposti dall'Italia al vertice di Tallin nel merito dell'emergenza migranti e su cui i Paesi della UE si sono trovati in accordo. Sono 13 le regole contenute nella bozza di Codice portata all'attenzione degli uffici europei. A chi non lo sottoscriverà (come nel caso di Medici Senza Frontiere) potrà essere vietato l'attracco nei porti italiani.

Ecco le 13 regole:

  • "Assoluto divieto" per le navi umanitarie di entrare in acque libiche, che possono essere raggiunte "solo se c'è un evidente pericolo per la vita umana in mare".
  • Non telefonare o mandare segnali luminosi per facilitare la partenza e l'imbarco di mezzi che trasportano migranti, per "non facilitare i contatti con i trafficanti".
  • Non trasportare migranti su altre navi, italiane o di assetti internazionali, tranne che in situazione di emergenza. E dopo il salvataggio, le navi delle organizzazioni "dovranno completare l'operazione portando i migranti in un porto sicuro".
  • Obbligo ad accogliere a bordo ufficiali di polizia giudiziaria per indagini collegate al traffico di esseri umani.
  • Non ostruire le operazioni di ricerca e soccorso della guardia costiera libica, per "lasciare il controllo di quelle acque alla responsabilità delle competenti autorità territoriali".
  • Tenere aggiornato il competente Centro di coordinamento marittimo sull'andamento dei soccorsi.
  • Dichiarare le fonti di finanziamento per le attività di salvataggio in mare.
  • Obbligo di notificare al Centro di coordinamento marittimo del proprio Stato di bandiera l'intervento, "così che questo Stato è informato sulle attività della nave e può assumere la responsabilità anche per finalità di sicurezza marittima".
  • Possesso di una certificazione che attesta l'idoneità tecnica per le attività di salvataggio.
  • Obbligo a collaborare lealmente con le autorità di sicurezza pubblica della località di sbarco dei migranti, provvedendo - ad esempio - a fornire prima dell'arrivo documenti sull'intervento svolto e sulla situazione sanitaria a bordo.
  • Obbligo a trasmettere tutte le informazioni di interesse investigativo alle autorità di polizia italiane, consegnando nel contempo ogni oggetto che potrebbe costituire prova di un atto illegale.
  • Recuperare, "una volta soccorsi i migranti e nei limiti del possibile", le imbarcazioni improvvisate ed i motori fuoribordo usati dai trafficanti di uomini.

Per saperne di più


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