Politica
February 22 2022
I dati forniti dal consueto report del venerdì dell'Istituto Superiore di Sanità sulla pandemia da Covid raccontano dopo il rialzo impressionante dei contagi in Italia legato al diffondersi della variante Omicron durato per quasi un mese che abbiamo superato il picco dei contagi e che la discesa, non solo è già partita ma rispetto all'ultima settimana è accelerata in maniera decisa.
L’incidenza scende a 672 casi per 100 mila abitanti (era 962 una settimana fa) e l’indice Rt sui sintomatici cala a 0,77 (era 0,89), secondo i dati del monitoraggio Iss-ministero della Salute. Giù anche ricoveri e i posti occupati in rianimazione: il tasso di occupazione in terapia intensiva è al 10,4% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 17 febbraio) contro il 13,4% della settimana precedente, mentre il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale è al 22,2% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 10 febbraio) contro il 26,5% di sette giorni prima. Sono due le Regioni/PA a rischio alto, a causa dell’impossibilità di valutazione per incompletezza dei dati, cinque evidenziano un rischio moderato e le altre sono a rischio basso.
Da notare che il 28 febbraio la Lombardia ad esempio tornerà in zona bianca, mentre in arancione resta solo il Friuli Venezia-Giulia
Il ministro Speranza ha spiegato che per passare in zona gialla, il riferimento sarà almeno il 10% dei posti occupati in terapia intensiva e 15% area medica. Per andare in arancione 20% terapia intensiva e 30 % area medica. Per la rossa 30% in terapia intensiva e 40% area medica.
Umbria
Basilicata
nessuna
nessuna
Nessuna
Friuli Venezia Giulia
Calabria
Campania
Prov. Autonoma Bolzano
Prov. Autonoma di Trento
Lombardia
Valle d'Aosta
Sicilia
Abruzzo
Marche
Piemonte
Molise
Liguria
Lazio
Toscana
Emilia Romagna
Veneto
Puglia
Sardegna
Nelle cosiddette nuove "Zone Rosse" ci saranno norme ancora più stringenti. Norme che resteranno valide per almeno due settimane. Dopodiché il Ministero della Salute valutati i parametri di riferimento deciderà se proseguirli o meno.
Queste le principali limitazioni:
a) è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti n cui la stessa è consentita. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
b) sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato XX, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie;
c) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettai i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
d) tutte le attività previste dalle lettere f) e g), anche svolte nei centri sportivi all'aperto, sono sospese; sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.
e) è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto ed in forma individuale;
f) ferma la possibilità di svolgimento in presenza dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia richiesto l'uso di laboratori o sia necessaria in ragione della situazione di disabilità dei soggetti coinvolti e in caso di bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.
In pratica elementari e prima media potranno continuare a restare in classe, con obbligo di mascherina, mentre dalla seconda media (compresa) si procederà con la didattica a distanza.
g) sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell'allegato X; In pratica parrucchieri e barbieri saranno aperti. Chiusi invece i centro estetici
h) i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza.
In zona arancione tutte le attività rimangono aperte ma nei bar e nei ristoranti possono entrare soltanto i possessori di green pass rafforzato. Chi non ha il green pass rafforzato:
-non può uscire dal proprio comune di residenza se non per motivi di «lavoro, necessità, salute o per servizi non sospesi ma non disponibili nel proprio comune»;
- non può accedere agli impianti di risalita delle piste da sci;
- non può accedere ai centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi
- non può praticare sport di contatto