Sciopero aerei: quali sono i diritti dei passeggeri e come ottenere i rimborsi
Primo grande esodo estivo nel caos in Italia. Lo sciopero di 4 ore del personale Ryanair indetto per la giornata del 17 luglio ha creato rallentamenti, disagi e cancellazioni per i passeggeri in partenza per le vacanze.
I numeri dello sciopero
Sui 450 voli in partenza dai principali scali italiani ne sono stati cancellati un centinaio. La mancanza di personale è stata dovuta alla mobilitazione dei controllori di Enav, dei piloti di alcune compagnie low cost – Ryanair in testa -; oltre che degli addetti alla vigilanza privata e ai servizi di sicurezza nei siti aeroportuali che chiedono dignità professionale e maggiore tutela salariale.
Lo sciopero era ampiamente annunciato quindi i disagi sono stati tutto sommato contenuti. Codacons ha stimato in circa 7 miliardi di euro il costo che le società pagheranno a causa della protesta dei quali circa 2 miliardi tra ristori e indennizzi.
Associazioni dei consumatori sul piede di guerra
Le associazioni dei consumatori sono, infatti, sul piede di guerra e pronte ad azioni collettive per tutelare i cittadini che si sono visti svanire il sogno delle vacanze a causa dello sciopero.
Unione consumatori ha già fatto esposto all’Antitrust per verificare se lo sciopero è stato effettuato a norma di legge e se le compagnie hanno avvisato tempestivamente i passeggeri dei probabili disagi. Secondo la normativa europea, infatti, lo sciopero viene considerato “causa di forza maggiore” e quindi non rappresenta motivo di rimborso del biglietto da parte della compagnia in determinate circostanza.
Come ricorda il portale dei diritti dei viaggiatori, infatti, ci sono delle eccezioni a tale norma che prevedono che comunque il viaggiatore abbia diritto al suo rimborso. Tali eccezioni sono: il volo non rientra nella fascia oraria direttamente interessata dallo sciopero; il biglietto non risale a più di un anno e mezzo fa; ci si è presentati puntuali al check in e il volo (operato da qualsiasi compagnia) è partito da un aeroporto dell’UE oppure è atterrato nell’UE (la compagnia aerea deve avere sede nell’UE).
Cosa fare in caso di cancellazione
Le opzioni a questo punto sono tre: rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata; imbarco su un volo alternativo quanto prima possibile in relazione all'operativo della compagnia aerea o infine imbarco su un volo alternativo in una data successiva più conveniente per il passeggero.
Se poi la cancellazione del volo non è stata comunicata con almeno due settimane di preavviso, il passeggero ha diritto ad una compensazione pecuniaria pari a 250 euro per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 km; 400 euro per i voli intracomunitari che superino i 1500 km e per tutte le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 km e infine 600 euro per le tratte aeree superiori ai 3.500 Km al di fuori dell'Unione Europea.
Come richiedere il rimborso
Per procedere con la richiesta di rimborso bisogna conservare il biglietto aereo o la conferma di prenotazione del volo, la carta d'imbarco e gli scontrini delle eventuali spese extra sostenute.
Il Codacons ha istituito un apposito sportello per raccogliere le segnalazioni e le adesioni a una azione collettiva contro le compagnie aeree. Il presidente Carlo Rienzi ha ricordato che chi nelle prossime settimane non riuscirà a raggiungere “la meta di villeggiatura a causa dell'annullamento del volo” può chiedere fino a 5mila euro di risarcimento per il “danno morale e materiale da 'vacanza rovinata'”.
Il diritto all’assistenza
Assoutenti invece precisa che i viaggiatori hanno anche diritto all'assistenza in aeroporto per ritardi superiori alle 5 ore o cancellazione dei voli. Per assistenza in aeroporto si intende pasti e bevande, sistemazione in albergo, taxi, telefonate e mail ovvero tutto quello che serve per gestire il disagio.
Infine Massimiliano Donà, presidente dell’Unione Italiana consumatori ricorda che “la regolamentazione nel settore aereo prevede che non si possano effettuare scioperi dal 27 luglio al 5 settembre. Insomma i viaggi in agosto, per quanto riguarda gli scioperi, sono garantiti dal periodo di franchigia. Diverso il discorso per le cancellazioni dovute a mancanza di personale, verificatesi però all’estero”.
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