Politica
January 23 2024
Il Senato della Repubblica ha dato il via libera al disegno di legge Calderoli sull'Autonomia Differenziata con un esito di voto di 110 favorevoli, 64 contrari e 30 astenuti in prima lettura. Questo risultato segna un passo significativo nel percorso legislativo della riforma proposta.
Con il provvedimento che supera la fase senatoriale, ora l'attenzione si sposta sulla Camera dei Deputati, dove il testo sarà sottoposto a un ulteriore scrutinio e valutazione. Il via libera al Senato rappresenta un momento chiave, aprendo la strada a ulteriori dibattiti e discussioni sull'Autonomia Differenziata in sede parlamentare.
Ma di che cosa si tratta? Il provvedimento, redatto dal ministro leghista per gli Affari regionali, Roberto Calderoli, si inserisce nel contesto più ampio di una serie di cambiamenti volti a ridefinire il rapporto tra lo Stato e le regioni attraverso l'implementazione di un concetto chiave: l'autonomia differenziata.
Il disegno di legge, noto anche come "Autonomia Differenziata," si basa sul terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione italiana. Quest'ultimo prevede la possibilità di attribuire alle regioni a statuto ordinario, su base volontaria e previo accordo tra lo Stato e la regione interessata, forme e condizioni particolari di autonomia in 23 diverse materie. Tra queste rientrano tematiche cruciali come Salute, Istruzione, Sport, Ambiente, Energia, Trasporti, Cultura e Commercio Estero.
Un aspetto centrale dell'Autonomia Differenziata è la definizione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP). Questi rappresentano il livello minimo di servizi che ogni regione deve garantire uniformemente su tutto il territorio nazionale. La determinazione dei LEP costituisce un prerequisito fondamentale prima di procedere al trasferimento di funzioni autonome alle regioni.
Inoltre, il disegno di legge prevede la possibilità per le regioni di trattenere il gettito fiscale derivante dalle erogazioni dei servizi autonomi. Tuttavia, tale prerogativa è strettamente condizionata alla corretta erogazione dei servizi stabiliti nei Livelli Essenziali delle Prestazioni. La procedura per raggiungere l'intesa tra lo Stato e la regione dovrebbe durare almeno 5 mesi, compresi i 60 giorni concessi alle Camere per l'esame delle richieste. Le intese avranno una durata massima di 10 anni, con possibilità di rinnovo o terminazione previo preavviso di almeno 12 mesi.
L'articolo 1 del disegno di legge stabilisce le finalità del provvedimento, concentrandosi sulla definizione dei principi generali per l'attribuzione di forme di autonomia differenziata. Inoltre, si prevede la determinazione dei LEP prima di assegnare funzioni autonome.
L'articolo 2 norma il procedimento di approvazione delle intese tra lo Stato e la regione, dando alla regione il potere di deliberare la richiesta di autonomia differenziata, sentiti gli enti locali.
Il terzo articolo stabilisce la procedura per la determinazione dei LEP entro 24 mesi dall'entrata in vigore del DDL, consentendo al governo di adottare decreti legislativi in merito.
L'articolo 4 fissa i principi per il trasferimento delle funzioni, subordinato alla determinazione dei LEP e dei relativi costi. Si istituisce una Commissione paritetica Stato-Regione-Autonomie locali per formulare proposte in tal senso.
L'articolo 7 regola la durata delle intese, fissando un periodo massimo di dieci anni, con possibilità di rinnovo e verifiche periodiche sugli aspetti legati ai LEP.
L'articolo 9 stabilisce la clausola di invarianza finanziaria, sottolineando la necessità di mantenere l'entità e la proporzionalità delle risorse destinate a ciascuna regione.
L'articolo 10 introduce misure perequative e di promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale. Queste misure mirano a garantire l'autonomia di entrata delle regioni attraverso la fiscalizzazione dei trasferimenti statali.
L'ultimo articolo, l'undicesimo, estende la legge anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome, introducendo una clausola di salvaguardia per l'esercizio del potere sostitutivo del governo.