Tarsu, Tia e Tares. La giungla delle tasse sui rifiuti

Corte Costituzionale, Cassazione, commissioni tributarie, giudici di pace e procure della repubblica. E' lunga la lista degli organi giudiziari che si sono occupati o si stanno occupando dell'applicabilità dell' iva sulla tassa dei rifiuti: una questione che sta dando il via a una marea di ricorsi di privati cittadini e di associazioni dei consumatori. Secondo le stime più accreditate, ci sono in tutto il paese ben 19,5 milioni di persone (residenti in oltre 1.300 Comuni) che avrebbero diritto a farsi rimborsare l'iva già pagata sulla spazzatura, cioè sulle tariffe per lo smaltimento dei rifiuti applicate dalle aziende di igiene urbana della loro città.

IL PROBLEMA DELL'IVA SULLA TASSA-RIFIUTI

Tuttavia, prima di farsi illusioni e aspettarsi ricchi rimborsi, è bene fare un po' di chiarezza su come funzionano in Italia le tasse sui rifiuti , che hanno una struttura abbastanza articolata e variano notevolmente a seconda del Comune di residenza. Ecco una guida per orientarsi tra i vari prelievi.

LA TARSU (TASSA SUI RIFIUTI SOLIDI URBANI).

E' la tassa applicata dalla maggior parte delle amministrazioni municipali italiane. Non è soggetta all'iva e quindi non è interessata dalle questioni giudiziarie emerse negli ultimi mesi. In altre parole, chi paga la Tarsu non ha diritto ad alcun rimborso. L'ammontare di questa tassa dipende di solito dalla superficie dell'immobile in cui risiede il contribuente benché molti Comuni tengano conto anche dei componenti del nucleo familiare. Le tariffe variano ovviamente  a seconda della città di residenza (poiché vengono stabilite dalla giunta comunale). Di solito, i proprietari di abitazioni residenziali pagano tra 1.5 e quasi 3 euro al metroquadro mentre gli esercizi commerciali arrivano a versare anche 5-8 euro.

TIA 1(TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE).

E' la tassa che ha dato vita alle battaglie giudiziarie degli ultimi mesi poiché è soggetta all'iva (imposta sul valore aggiunto) con un'aliquota del 10%. La Corte Costituzionale e la Cassazione hanno però stabilito che la Tia non può essere assimilata dal punto di vista giuridico a una tariffa (come quelle che gravano sulla luce o il gas) e, di conseguenza, non può essere soggetta all'iva. Chi ha pagato la Tia 1, dunque, ha diritto al rimborso dell'imposta sul valore aggiunto. Questa tassa sui rifiuti è stata creata nel 2007 dall'ex-ministro dell'ambiente, Edo Ronchi, con lo scopo di legare maggiormente il prelievo fiscale sui rifiuti alla quantità di spazzatura prodotta.

L'OPINIONE DI OSCAR GIANNINO SULLE TROPPE TASSE IN ITALIA

Le tariffe della Tia sono divise in due: c'è una quota fissa, che dipende dalla superficie degli immobili e dal numero di familiari, e c'è una quota variabile che cresce all'aumentare dei volumi o del peso dei rifiuti generati ogni anno dal cittadino. Peccato, però, che pochi  Comuni dispongano di sistemi per misurare precisamente la spazzatura prodotta. Di conseguenza, vengono di solito utilizzati dei coefficienti presuntivi , basati sulle statistiche degli anni passati. In linea di massima, in un Comune del Nord Italia, una famiglia di 4 componenti paga circa 80-90 centesimi di euro al metro quadro, più altri 140 euro all'anno generati dalla produzione vera e propria della spazzatura.

TIA 2.

E' una tassa applicata da pochi Comuni che funziona esattamente come la Tia1 ed è soggetta all'iva L'unica differenza è che la Tia2  (contrariamente alla Tia 1) è stata creata con un provvedimento diverso dalla legge Ronchi. E' il decreto legislativo n. 152 del 2006 che ha classificato questo prelievo come “corrispettivo di un servizio” e non come una tassa. Lo scopo era di evitare gli stessi problemi verificatisi con la Tia1, cioè una luna sfilza di richieste di rimborso dell'iva. I giudici non si sono ancora espressi chiaramente sull'applicabilità dell'imposta sul valore aggiunto alla Tia 2 anche se è probabile che venga prima o poi dichiarata illegittima.

TARES (TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI)

E' una nuova tassa istituita con decreto Salva Italia dal governo Monti e che entrerà in vigore il 1° gennaio 2013 (si spera senza essere soggetta all'iva). Non si sa ancora bene come funzionerà, poiché mancano i regolamenti attuativi, che dovrebbero essere approvati entro la fine del mese. Ci sarà di sicuro un prelievo proporzionale alla superficie dell'immobile, pari a 30 centesimi di euro al metro quadro e destinato allo stato centrale. I Comuni applicheranno poi una ulteriore tassazione fino a un massimo di 10 centesimi al metro quadro. E' probabile, però, che verranno aggiunte anche delle tariffe variabili, proporzionali alla quantità di rifiuti prodotta.

COME CAMBIERANNO NEL 2013 LE TASSE SUI RIFIUTI

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