Vaccinazione obbligatoria per gli over 50. Cosa prevede il decreto anti Omicron
Il Consiglio dei Ministri dopo la riunione tra governo e regioni ha deciso le nuove disposizioni anti-covid da adottare per frenare la crescita esponenziale dei contagi che ha fatto salire le ospedalizzazione al 20% nelle ultime 24 ore. Le nuove misure adottate prevedono l’obbligo del Green pass rafforzato ai servizi alla persona, la vaccinazione obbligatoria per gli over 50, la gestione dei casi positivi nelle scuole e i ristori per farmacie e strutture sanitarie.
Obbligo vaccinale over 50
Obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS- CoV-2 per chi ha compiuto 50 anni ed attualmente è disoccupato. L'obbligo non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore.
Estensione Super Green pass sul lavoro
A decorrere dal 15 febbraio 2022, i lavoratori devono possedere la certificazione verde COVID-19 di vaccinazione. L’obbligo è stato esteso ai datori di lavoro pubblici e privati, ai responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l’attività giudiziaria, ai responsabili delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori. La sanzione amministrativa prevista in caso di mancato adempimento dell’obbligo è stabilita nel pagamento di una somma da 600 a 1.500 euro. Restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.
Green pass per i servizi alla persona
Fino al 31 marzo 2022, l'accesso ai seguenti servizi e attività è consentito ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 base, cioè quella che si ottiene anche con il tampone. Tra questi servizi sono compresi:
Dal 20 gennaio per accedere in tutti i negozi che svolgono servizi alla persona: parrucchieri, barbieri, estetisti.
Dal 1° febbraio: pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatte salve eccezioni che saranno individuate con atto secondario per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona.Saranno esclusi gli alimentari e le farmacie..
Gestione casi positivi nelle scuole
Nella gestione dei contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nel sistema educativo, scolastico e formativo, si applicano le seguenti misure:
a) nelle istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione in presenza di un caso di positività nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla sezione o al gruppo classe una sospensione delle relative attività per una durata di dieci giorni;
b) nelle scuole primarie in presenza di un
- 1) caso di positività nella classe, si applica alla classe la sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi al momento di presa di conoscenza del caso di positività e da ripetersi dopo cinque giorni;
- 2) in presenza di almeno due casi di positività nella classe, si applica alla classe la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni;
c) nelle scuole secondarie di primo grado di, nonché nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale
-1) fino a due casi di positività nella classe, si applica alla classe l’autosorveglianza con l’utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza;
- 2 ) con tre casi di positività nella classe, per coloro che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario da meno di centoventi giorni, che non siano guariti da meno di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni, per gli altri soggetti, che diano dimostrazione di aver effettuato il ciclo vaccinale o di essere guariti nei termini summenzionati, si applica l’autosorveglianza con l’utilizzo di mascherine di tipo FFP2;
- 3) con almeno quattro casi di positività nella classe, si applica alla medesima classe la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni.
Tracciamento casi Covid a scuola
Fino al 28 febbraio 2022, l’attività di tracciamento dei contagi COVID-19 nell’ambito della popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, soggette alla autosorveglianza avverrà mediante l’esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 sulla base di idonea prescrizione medica rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta.
Smart Working
Lavoro privato e pubblico adotteranno tutti gli schemi sullo smart working già presenti. Massima flessibilità nel privato e nel pubblico, senza obblighi
Vaccini
Via libera alla terza dose anche per la fascia 12-15 anni a partire dal 10 gennaio
Fondi
Presso le farmacie o le strutture sanitarie aderenti al protocollo è autorizzata a favore del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19 la spesa di 92.505.000 euro per l’anno 2022 a valere sulle risorse confluite sulla contabilità.
Ristori
Al fine del ristoro per i mancati introiti derivanti alle farmacie e alle strutture sanitarie dall’applicazione, il Commissario straordinario provvede al trasferimento delle risorse alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dei dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria, secondo le medesime modalità previste dai protocolli d'intesa.
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