Coronavirus, Italia zona rossa. I controlli della Polizia
Ansa, Paolo Salmoirago
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Coronavirus, Italia zona rossa. I controlli della Polizia

Il Viminale ha comunicato il via ai controlli per il rispetto delle limitazioni decise dal DPCM del 9 marzo. Ecco cosa prevedono: permessi, autodichiarazioni e sanzioni

Da domani, lunedì 9 marzo, con l'entrata in vigore dell'ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sul Coronavirus che stende a tutta Italia il concetto di "Italia protetta" sono previsti controlli di Polizia per chi esce di casa senza motivi di lavoro, salute o per necessità.

Non esiste il divieto di uscire di casa, ma lo si deve fare per esigenze lavorative, sanitarie o di sussistenza (fare la spesa per esempio). Il governo vista l'inosservanza palese e il comportamento irresponsabile di molti, corre ai ripari.

Possibili denunce contro chi, come i malati, esce senza motivi di necessità. Stretta anche su aeroporti e trasporti ferroviari.

Il comunicato del Ministero dell'Interno chiarisce tutto e dà ai prefetti poteri di controllo tramite i comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica. Cominciati i voli di trasporto dalle terapie intensive lombarde a quelle di altre regioni. I letti di rianimazione degli ospedali lombardi sono saturi. L'appello delle autorità è a rispettare le normative, pur dure che siano.

I controlli su strade, aeroporti, stazioni ferroviarie e le sanzioni

La direttiva prevede:

1) La convocazione immediata, anche da remoto, dei Comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica, per l'assunzione delle necessarie misure di coordinamento.

2) Indicazioni specifiche per i controlli relativi alla limitazione degli spostamenti delle persone fisiche in entrata e in uscita e all'interno dei territori "a contenimento rafforzato":

a) gli spostamenti potranno avvenire solo se motivati da esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute da attestare mediante autodichiarazione, che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia. Un divieto assoluto, che non ammette eccezioni, è previsto per le persone sottoposte alla misura della quarantena o che sono risultate positive al virus.

b) I controlli sul rispetto delle limitazioni della mobilità avverranno lungo le linee di comunicazione e le grandi infrastrutture del sistema dei trasporti. Per quanto riguarda la rete autostradale e la viabilità principale, la polizia stradale procederà ad effettuare i controlli acquisendo le prescritte autodichiarazioni. Analoghi servizi saranno svolti lungo la viabilità ordinaria anche dall'Arma dei carabinieri e dalle polizie municipali.

c) Per quanto concerne il trasporto ferroviario, la Polizia ferroviaria curerà, con la collaborazione del personale delle ferrovie dello Stato, delle autorità sanitarie e della Protezione civile, la canalizzazione dei passeggeri in entrata e in uscita dalle stazioni al fine di consentire le verifiche speditive sullo stato di salute dei viaggiatori anche attraverso apparecchi "termoscan". Inoltre saranno attuati controlli sui viaggiatori acquisendo le autodichiarazioni.

d) Negli aeroporti delle aree dei territori "a contenimento rafforzato", i passeggeri in partenza saranno sottoposti al controllo, oltre che del possesso del titolo di viaggio, anche della prescritta autocertificazione. Analoghi controlli verranno effettuati nei voli in arrivo nelle predette aree. Restano esclusi i passeggeri in transito.

e) Per i voli Schengen ed extra Schengen in partenza, le autocertificazioni saranno richieste unicamente per i residenti o domiciliati nei territori soggetti a limitazioni. Nei voli Schengen ed extra Schengen in arrivo, i passeggeri dovranno motivare lo scopo del viaggio all'atto dell'ingresso.

f) Analoghe controlli verranno adottati a Venezia per i passeggeri delle navi di crociera che non potranno sbarcare per visitare la città ma potranno transitare unicamente per rientrare nei luoghi di residenza o nei paesi di provenienza.

3) La veridicità dell'autodichiarazione potrà essere verificata anche con successivi controlli.

4) La sanzione per chi viola le limitazioni agli spostamenti è quella prevista in via generale dall'articolo 650 del codice penale (inosservanza di un provvedimento di un'autorità: pena prevista arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino 206 euro) salvo che non si possa configurare un'ipotesi più grave quale quella prevista dall'articolo 452 del Codice penale (delitti colposi contro la salute pubblica che persegue tutte le condotte idonee a produrre un pericolo per la salute pubblica)

5) Viene richiamata l'attribuzione del prefetto al monitoraggio dell'attuazione delle misure previste in capo alle varie amministrazioni. Per quanto concerne le prescrizioni finalizzate a uniformare gli interventi per contrastare l'epidemia sul resto del territorio nazionale.

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Andrea Soglio