Papa Francesco
(Ansa)
News

Norme vaticane e problemi di fede. Cosa portano con se le dimissioni di Papa Francesco

Il Pontefice ha annunciato di aver già firmato il «passo indietro» in caso di grave situazione medica; il tutto all'interno delle complesse leggi della Chiesa ed agli inevitabili problemi di «coscienza» dei fedeli

Dopo le voci insistenti su possibili dimissioni di Bergoglio dovute alle sue condizioni di salute, è stato il Pontefice stesso a spiazzare tutti nel corso di un’intervista alla testata spagnola ABC, rivelando di aver “già firmato le mie dimissioni in caso di malattia”.

La possibilità di una decisione drastica era nell’aria da molti mesi: non un gossip di palazzo, ma la precisa volontà di lasciare il soglio pontificio a causa delle non ottimali condizioni di salute. Ora Papa Francesco fa un passo ulteriore proprio rispetto alle sue condizioni: “Io ho già firmato la mia rinuncia. Era quando Bertone era Segretario di Stato. Ho firmato la rinuncia e gli ho detto: “In caso di impedimento medico o che so io, ecco la mia rinuncia. Ce l’hai”. L’ho data a lui in quanto Segretario di Stato, sicuramente l’avrà consegnata al cardinale Parolin”.

Panorama.it ha chiesto lumi ai canonisti Gaetano Lo Castro, emerito alla Sapienza di Roma («Un gesto di responsabilità e di lungimiranza, che ci riporta alla mente lo stesso atto di Paolo VI del 1965») e a Giuseppe D’Angelo, ordinario a Salerno («La rinuncia anticipata di Papa Francesco, non priva di interessanti spunti di riflessione giuridica, assume un forte valore simbolico»).

Professore Lo Castro, la notizia era nell’aria da tempo

«Desta clamore la notizia in quanto riguarda un atto della vita papale reso pubblico dallo stesso pontefice. Ma che lo stesso papa possa rinunciare al suo ufficio non deve certo farci gridare alla novità, visto che tutto è avvenuto nella pena legittimità del diritto canonico, rispettando due limiti ben precisi».

Quali, ci perdoni?

«Per essere valida la rinuncia deve essere “fatta liberamente”, quindi occorre che non sia stata forzata da qualcuno all’esterno che la imponga -ipotesi che ne inficerebbe la validità formale- e deve essere “debitamente manifestata”. Non si richiede, invece, che “qualcuno la accetti”».

Cosa dice il diritto canonico?

«Il canone 332 del Codex Iuris Canonici, in particolare il paragrafo 2, tratta il caso di rinuncia all’ufficio da parte del Papa: “Nel caso che il Romano Pontefice rinunci al suo ufficio, si richiede per la validità che la rinuncia sia fatta liberamente e che venga debitamente manifestata, non si richiede invece che qualcuno la accetti”».

Le dimissioni di Papa Benedetto XVI segnano un precedente.

«In quell’occasione -era l’11 febbraio del 2013- Padre Federico Lombardi, capo della sala stampa vaticana, citò, in conferenza stampa, proprio il paragrafo 2 del canone 332 del Codice di diritto canonico».

Quelle dimissioni furono annunciate nel 2013: in realtà lo stesso pontefice le anticipò nel 2010…

«Accadde all’interno del libro-intervista “Luce del mondo”, che Papa Benedetto XVI aveva dato alle stampe 3 anni prima: Joseph Ratzinger aveva prospettato l’ipotesi di dimissioni in maniera del tutto chiara, che oggi è opportuno ricordare: “Quando un Papa giunge alla chiara consapevolezza di non essere più in grado fisicamente, mentalmente e spiritualmente di svolgere l’incarico affidatogli, allora ha il diritto e in alcune circostanze anche il dovere di dimettersi”. Aggiungendo: “A volte sono preoccupato e mi chiedo se riuscirò a reggere il tutto anche solo dal punto di vista fisico”».

In realtà a quelle di Papa Francesco sembrano più affini le dimissioni di Papa Paolo VI.

«Giovanni Battista Montini aveva scritto al collegio cardinalizio il 2 maggio 1965: all’epoca non era né vecchio né malato, visto che l’atto venne vergato solo due anni dopo la sua elezione, e quando con il Concilio Vaticano II era ancora aperto. Il Papa dichiarava di rinunciare al soglio pontificio nell’ipotesi “infermità, che si presuma inguaribile, o di lunga durata, e che ci impedisca di esercitare sufficientemente le funzioni del nostro ministero apostolico, ovvero nel caso che altro grave e prolungato impedimento a ciò sia parimente ostacolo”».

Le assonanze con il presente sono notevoli.

«Paolo VI, in quell’occasione, delegò il Decano, i cardinali capi-dicastero e il Vicario di Roma “la facoltà di accettare e di rendere operanti queste nostre dimissioni, che solo il bene superiore della santa Chiesa ci suggerisce”. Oggi Francesco ci informa di aver consegnato la propria lettera nelle mani del cardinale Pietro Parolin segretario di Stato della Santa Sede».

Un gesto di altissima responsabilità, pare di capire, tanto di Paolo VI quanto di Francesco.

«Di responsabilità e di lungimiranza, oserei dire. Papa Paolo VI (come oggi Papa Francesco, in pratica) praticamente due anni dopo la sua elezione al soglio pontificio, intendeva proteggere la Chiesa Universale dagli effetti di una sua possibile inabilità fisica. Fu il classico caso di una comunicazione con cui rinunciava: l’atto a sua firma venne consegnato al cardinale decano».

Lo stesso ragionamento seguito oggi da Papa Francesco

«Oggi papa Francesco dichiara di voler attribuire all’evento futuro inabilitante la forza per dare vita alla sua dichiarazione di rinuncia manifestata in un momento precedente al verificarsi della stessa. E’ il tipico fenomeno della volontà condizionata ad un evento futuro ed incerto».

***

Professor D’Angelo, è stato il papa in persona a rendere pubblica la sua volontà.

«Il suo atto di volontà è stato trasfuso in un documento i cui contenuti sono stati resi pubblici attraverso le parole pronunciate dallo stesso Papa Francesco in occasione di una intervista, durante la quale Sua Santità ha in particolare affermato di avere formulato, da tempo, le proprie “dimissioni preventive” per il caso della eventuale sopravvenienza “di impedimento per motivi medici”».

Sembrerebbe regnare la confusione…

«E’ a tale dichiarazione pubblica che occorre fare riferimento al momento, non disponendo di notizie più precise quanto agli effettivi contenuti del documento in questione».

L’interesse giuridico è evidente, in ogni caso.

« Direi proprio di si e ciò anche se volessimo mantenerci sul solo sul piano dell’analisi teorica, che peraltro è quello che mi interessa particolarmente. A tale riguardo, mi sembra interessante sottolineare che la dichiarazione di Papa Francesco porta a considerare, in certo modo componendole, due ipotesi che concettualmente vanno tenute distinte ovverosia, da un lato, quella della rinuncia, e dall’altro, quella della c.d. “sede impedita».

Ci interessa la seconda…

«Nel caso di totale impedimento (l’esempio che si fa normalmente al riguardo è quello dell’esilio, della prigionia o, per l’appunto, della grave e permanente infermità) ci troviamo, per l’appunto, dinanzi alla fattispecie della “sede impedita”. In questa ipotesi – così come nella ulteriore e diversa ipotesi in cui la Sede Apostolica risulti vacante (ciò che avviene per morte o rinuncia) – viene a crearsi una sorta di sospensione nell’ordinario, pieno, svolgimento della funzione di governo, atteso che il can. 335 richiede che “non si modifichi nulla nel governo della Chiesa universale».

Ovvero?

«Il fatto è che mentre nella vacanza tecnicamente intesa si può parlare di una situazione, per così dire, di stallo che è temporanea, anche perché disciplinata nelle sue conseguenze, nel caso della sede impedita quella sorta di sospensione potrebbe avere una durata indeterminata».

Immaginiamo delle conseguenze…

«Ne deriva, in sostanza, che di per sé la presenza di un impedimento medico totalmente inabilitante non porta necessariamente alla rinuncia né determina effetti analoghi ad essa, sfociando anzi nella diversa ipotesi della sede impedita. V’è anzi da dire che in presenza di un impedimento di questo genere una vera e propria rinuncia, contestuale all’impedimento stesso, non è neppure configurabile, dal momento che in questo caso il Pontefice non sarebbe proprio nelle condizioni di esprimere validamente la propria rinuncia».

L’ipotesi della “sede impedita” risulta espressamente disciplinata dal diritto canonico?

«Il punto critico è proprio questo. L’ipotesi della “sede impedita” -a differenza della sede vacante- non è normata. Il ricorso alla rinuncia anticipata potrebbe allora essere anche visto quale rimedio alla mancanza di una disciplina dedicata, rendendo immediatamente configurabile l’ipotesi, normata, della sede (non già impedita ma) vacante»..

Il tema è delicato, evidentemente.

«Ad onor del vero, va anche riconosciuto come la stessa rinuncia anticipata rechi con sé problematicità non secondarie, anzitutto quanto alla permanenza (se si preferisce, alla attualità) della volontà precedentemente espressa. Peraltro, la differenza tra le varie ipotesi di impedimento, astrattamente chiara, può nei fatti non risultare così netta».

Non sempre è agevole stabilire se si tratti di un impedimento presumibilmente transitorio, oppure di una condizione impeditiva più grave, cronica e irreversibile.

«Trovo l’osservazione molto pertinente e interessante. Va in effetti ricordato che l’urgenza di una normativa su questi temi -alimentata anche dai progressi della scienza medica che, com’è noto, consentono di protrarre la permanenza in vita anche in precarie condizioni di salute ed efficienza fisica- è particolarmente avvertita, anche nell’ambito della scienza canonistica».

Occorrerebbe rivedere la materia…

«In seno a quest’ultima ha preso corpo, tra l’altro, proprio una proposta di legge sulla Sede Romana totalmente impedita, presentata lo scorso ottobre presso l’Università di Torino, nell’ambito del Convegno annuale dell’Associazione dei Docenti italiani di Diritto Ecclesiastico e Canonico (ADEC)».

In conclusione….

« La dichiarazione di rinuncia anticipata di Papa Francesco, oltre a poter essere ricondotta alla situazione di incertezza normativa che potrebbe venirsi a creare nella malaugurata ipotesi di un impedimento permanente e invalidante, sembra però soprattutto destinata ad assumere un forte valore simbolico, come a voler rendere (ulteriore) testimonianza della prevalenza della dimensione di servizio che inerisce strettamente all’assunzione dell’ufficio del Romano Pontefice così come a qualsiasi altro ufficio assunto per la Chiesa»

***

Gaetano Lo Castro, originario di Caltagirone (Ct), classe 1940, è professore emerito di Diritto canonico ed ecclesiastico presso l’Università di Roma – Sapienza, direttore di vari progetti di ricerca di interesse nazionale, già coordinatore del Dottorato di ricerca in Diritto ecclesiastico e canonico e, successivamente (dal 2005), in Teoria degli ordinamenti giuridici, con sede presso l’Università “Sapienza” di Roma.

Giuseppe D’angelo, originario di Capaccio-Paestum (Sa) classe 1969, è professore ordinario di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza) nell’Università degli Studi di Salerno ed è autore di numerose pubblicazioni su temi di rilievo per il settore scientifico-disciplinare di afferenza.

I più letti

avatar-icon

Egidio Lorito