Banche in crisi e risparmi: cosa cambia nel 2016 con il bail-in
Per fare chiarezza e dissipare i dubbi dei risparmiatori Bankitalia e Abi hanno pubblicato due documenti. Ecco una sintesi
Bail - in (salvataggio interno) è un termine tecnico sulla bocca di tutti dopo il crac di Banca Marche, Etruria, Carife e Carichieti.
I dubbi da parte dei risparmiatori non sono pochi, ma si possono riassumere in una sola domanda: cosa cambia al nostro portafoglio con l’entrata in vigore del nuovo meccanismo per salvare le banche in crisi?
Nel mare magnum di informazioni e approfondimenti sul tema disponibili in rete, vi segnaliamo due documenti da consultare.
Le guide di Abi e Bankitalia
I documenti da stampare e tenere nel cassetto della scrivania sono quello pubblicato nel 2015 da Bankitalia, pochi giorni dopo la ricezione (il 2 luglio 2015) della direttiva europea sui salvataggi delle banche (2014/59/Ue), e il dacalogoelaborato da Abi, l’associazione delle banche italiane, in collaborazione con dodici associazione dei consumatori, Feduf e Febaf.
Quest'ultimo (più semplice alla consultazione) è stato pubblicato lo scorso 29 dicembre.
Entrambi spiegano il nuovo meccanismo di salvataggio degli istituti in vigore dal primo gennaio e i rischi per i clienti delle banche italiane.
Perché il nuovo meccanismo
Bail-in si oppone al bail-out, il salvataggio dall'esterno grazie all'intervento delle casse pubbliche che rischia di diventare troppo oneroso per gli Stati della Ue, già pesantemente indebitati.
I dati Eurostat, come ricorda Bankitalia, indicano che, alla fine del 2013, gli aiuti ai sistemi finanziari nazionali avevano accresciuto il debito pubblico di quasi 250 miliardi di euro in Germania, quasi 60 in Spagna, 50 in Irlanda e nei Paesi Bassi, poco più di 40 in Grecia, sui 19 in Belgio e Austria e quasi 18 in Portogallo.
In Italia (il cui debito pubblico ha superato i 2.200 miliardi di euro a ottobre, secondo Bankitalia) il sostegno pubblico è stato di circa 4 miliardi, tutti ormai restituiti, che sono stati utilizzati per il salvataggio di Banca Mps.
Pagano i clienti o la banca chiude
Le autorità possono richiedere l'avvio di una procedura di risoluzione nei casi di crisi bancarie: consiste in un pacchetto di misure per risanare il più rapidamente possibile la situazione ed evitare interruzione nella prestazioni dei servizi essenziali, come ad esempio, i depositi e i servizi di pagamento.
L'alternativa è la chiusura della banca e cioè la liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Testo unico bancario (le banche in Italia non possono tecnicamente "fallire" come le altre imprese).
I quattro strumenti in mano alle autorità
Gli strumenti in mano alle autorità per salvare una banca dal primo gennaio sono quattro.
Li elenca Bankitalia: la vendita dell’attività a un privato; il trasferimento delle attività e passività a un’entità gestita dalle authority in vista di una vendita successiva; il conferimento delle attività deteriorate in un veicolo (bad bank) in vista di una loro rapida liquidazione.
L'ultimo e più temuto è il bail-in: la svalutazione di azioni e crediti (anche quelli sottoscritti prima del 1 gennaio 2016) e la loro conversione in azioni per assorbire le perdite e ricapitalizzare l'istituto in una nuova entità che ne continui le funzioni di base (come nel caso di Banca Marche, Etruria, Carife, Carichieti).
L'intervento pubblico non esclude il bail-in
L'intervento pubblico, precisa Bankitalia, non è escluso del tutto: "è previsto soltanto in circostanze straordinarie per evitare che la crisi di un intermediario abbia gravi ripercussioni sul funzionamento del sistema finanziario nel suo complesso".
La nazionalizzazione temporanea, prosegue Via Nazionale, "richiede comunque che i costi della crisi siano ripartiti con gli azionisti e i creditori". Come? "Attraverso l'applicazione di un bail-in almeno pari all’8 per cento del totale del passivo".
La gerarchia dei partecipanti
Scrive Bankitalia che il bail in si applica seguendo una precisa gerarchia.
La logica è la seguente: prevede che "chi investe in strumenti finanziari più rischiosi sostenga prima degli altri le eventuali perdite o la conversione in azioni". Saranno, quindi, gli azionisti e, in casi particolarmente gravi, anche altri investitori in possesso di strumenti finanziari emessi dalla banca a sborsare i soldi per risolvere la crisi della banca.
In ogni caso, l'eventuale perdita per i creditori della banca non sarà mai superiore a quella che si avrebbe nel caso di chiusura dell'istituto.
I rischi per i risparmiatori
Potranno essere soggette a una pesante riduzione del valore (anche totale) le azioni della banca e gli altri strumenti finanziari assimilati al capitale, come le azioni di risparmio e le obbligazioni convertibili.
Se tale riduzione non bastasse, un analogo trattamento toccherebbe ai titoli subordinati senza garanzia e ai crediti non garantiti come, le obbligazioni bancarie non garantite. In ultima istanza, parteciperanno al salvataggio anche i depositi superiori ai 100.000 euro delle persone fisiche e delle piccole e medie imprese, ma solo per la parte eccedente a tale soglia.
Depositi più al sicuro, ma solo dal 2019
Attenzione però: fino al 31 dicembre 2018, l’ordine di intervento è stato modificato, mettendo i depositi superiori a 100.000 allo stesso livello dei crediti non garantiti.
In altre parole, fino a quella data il rischio di essere sacrificati per salvare la banca per i depositi sopra i 100.000 euro è lo stesso delle obbligazioni bancarie non garantite. Solo a partire dal 2019 i correntisti più ricchi saranno più al sicuro e saranno chiamati a partecipare al meccanismo di salvataggio dopo i crediti non garantiti.
Conti correnti, libretti e certificati di deposito
L’Abi ricorda che in caso di bail-in, ai depositi fino a 100.000 euro non succede nulla: fino a questa soglia, infatti, sono da tempo tutelati dai fondi di garanzia che, inoltre, riguarda anche i conti correnti, i conti deposito (anche vincolati), i libretti di risparmio, gli assegni circolari e i certificati di deposito nominativi fino a 100.000 per depositante.
In caso di conto corrente cointestato la garanzie è prevista per ogni depositante: nel caso gli intestatari fossero due, l’importo garantito è di 200.000 euro cioè 100.000 euro a persona.
Obbligazioni garantite al sicuro
Sono escluse dal bail-in anche le seguenti tipologie di titoli: le obbligazioni bancarie garantite (come i covered bond); i titoli depositati in un conto titoli, se non sono stati emessi dalla banca coinvolta nel bail-in; le disponibilità della clientela in custodia presso la banca, come il contenuto delle cassette di sicurezza.
Fuori dal bail-in anche i debiti della banca verso dipendenti, fornitori, fisco ed enti previdenziali o tutto ciò che riguarda retribuzioni, prestazioni pensionistiche e servizi essenziali per il funzionamento della banca.
Le autorità di risoluzione possono anche valutare l'esclusione di ulteriori strumenti.