Ecobonus al 110%. La guida completa per ristrutturare casa quasi gratis
Come richiederlo, che interventi copre e chi ne ha diritto. Ecco le ultime novità decise dal governo
Formalmente il super Ecobonus 2020 è entrato in vigore il primo luglio 2020, ma in realtà la norma inserita all'interno del cosiddetto decreto rilancio (dl, 34/2020), è ancora al vaglio del Parlamento che in V Commissione sta modificando il testo con nuovi parametri e soglie di spesa. Ecco, allora, al momento quelle che sono le novità e le regole per poter ristrutturare casa senza spendere un euro.
Cos'è il Super Ecobonus
Intanto ripetiamo che il Super Ecobonus al 110% è una misura che permette detrazioni del 110% per interventi di riqualificazione energetica (con salto di almeno 2 classi energetiche) per condomini e case singole con la possibilità del doppio meccanismo di sconto in fattura o cessione del credito anche alle banche.
L'Ecobonus 2020 si affianca a al classico bonus energia già presente in Italia, quello che garantisce detrazioni tra il 50 e il 75% per un ampio numero di interventi di riqualificazione del proprio appartamento con scaglioni di diverse aliquote e tetti di spesa.
Il numero degli interventi coperti dall'Ecobonus al 110%, invece, è piuttosto ristretto e i vincoli per accedervi sono numerosi; per questo è necessario far chiarezza su cosa sia coperto e cosa no, come accedere al benefit e che errori evitare al fine di non trovarsi a pagare conti molto salati sperando in detrazioni cui invece non si ha diritto
Come funziona
Va, poi, specificato che l'Ecobonus 2020 può essere richiesto solo per un numero ristretto di lavori di riqualificazione energetica e di adattamento antisismico che vengono compiuti tra il 1 luglio 2020 e il 31 dicembre 2021.In questa categoria – come si legge nel decreto – sono inseriti i seguenti interventi.
- "Isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo.".
- "Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione.".
- "Interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione.
La Commissione bilancio ha approvato l'estensione dello sgravio anche alle seconde case e villette a schiera oltre che per gli spogliatoi degli sport dilettantistici anche se con tetti di spesa differenti rispetto a quanto ipotizzato nella versione originale del decreto emesso da Palazzo Chigi.
I tetti di spesa
Per gli interventi di coibentazione termica dell'edificio il tetto massimo di spesa detraibile è, secondo le modifiche all'emendamento, di 50 mila euro per le case indipendenti, di 40 mila per gli edifici con un minimo di due e un massimo di otto unità e 30 mila euro per i condomini di maggiore dimensione purché ci sia un miglioramento di almeno due classi energetiche. Però attenzione: non si tratta di un tetto assoluto visto che il Mise ha intenzione di specificare dei limiti relativi e congrui alla metratura quadrata dell'edificio o villetta in questione. Per questo motivo prima di avviare i lavori è essenziale che le regole vengano chiarite in maniera definitiva se no il rischio è che si avviino lavori anche dai costi sostenuti senza aver poi diritto al bonus, o, in alternativa, che l'ecobonus non copra l'intero capitale investito.
Come averne diritto
Solo e soltanto i lavori specificati nel decreto sono coperti dal super ecobonus al 110%, ma queste categorie sono trainanti perché l'ecobonus del 110% possa essere richiesto anche per le categorie standard di efficientismo energetico previste dall'articolo 14 del decreto legge n. 63/2013. Tradotto significa che si si vuole lo sconto del 110% per i classici lavori di ristrutturazione di casa (cambio infissi e finestre, sostituzione caldaia, installazione di pannelli solari, coibentazione, pavimenti, interventi di domotica o sostituzione di impianti di climatizzazione invernale) bisognerà contemporaneamente eseguire anche uno dei lavori di adeguamento previsti dai paletti del Decreto Rilancio. In caso, invece, nessuna delle categorie predette venga soddisfatta si potranno richiedere le detrazioni standard da 50, 65 o 75% a seconda dei casi. Eccezion fatta – anche questa è una modifica dell'ultima ora – per gli edifici sottoposti a un vincolo storico o ambientale che impedisca gli interventi principali. Solo in questa ipotesi è possibile agevolare al 110% le spese purché si rispetti comunque il requisito del miglioramento delle due classi energetiche.
Sisma bonus e bonus facciate
Il Decreto Rilancio, inoltre, stimola anche il desiderio di mettere in atto gli adeguamenti volti al miglioramento della sicurezza statica dell'edificio tramite il cosiddetto sisma bonus ovvero detrazioni al 110% scaglionate in 5 anni sia per le persone fisiche sia per le persone giuridiche che attuino interventi di miglioramento sismico purché l'edificio in questione non sia fruibile o lo sia con difficoltà durante i lavori.
A queste due macro categoria si aggiunge il bonus al 90% per la riqualificazione esterna delle facciate degli edifici in aree non urbanizzate.
La cessione del credito
La vera grande novità del decreto è però quella contenuta nell'articolo 121 con la possibilità di cedere il credito all'impresa che esegue i lavori o a terzi. Questo aspetto permette di mettersi al sicuro dal rischio di non poter godere delle detrazioni ed evita la necessità di dover anticipare il capitale per la messa in opera del lavori.
Chi può richiederlo
Il bonus al 110% può essere richiesto da tutti i contribuenti che abbiano un reddito d'impresa, le persone fisiche, gli enti pubblici e le associazioni tra professionisti. Le spese devono essere giustificate dal cosiddetto "bonifico parlante" dove si indichi la causale, il codice fiscale o la partita Iva del beneficiario e infine l'intervento di riqualificazione deve essere comunicato a ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori.
Entro il 18 luglio il testo dovrebbe essere approvato dal Parlamento, ma poi serviranno i decreti attuativi prima che tutto sia chiaro oltre ogni ragionevole dubbio e si eviti il rischio di non avere diritto al bonus nonostante le spese sostenute..