Equitalia, rottamazione cartelle 2017: la doppia via
C’è tempo fino al 31 marzo per decidere se aderire alla sanatoria o proseguire con una precedente rateazione del debito
Il decreto fiscale recentemente approvato insieme alla legge di stabilità, ha di fatto introdotto una nuova possibilità di rottamazione delle cartelle arretrate di Equitalia. In pratica per tutti i ruoli pendenti dal 2000 al 2016, i contribuenti possono estinguere il debito nei confronti di Equitalia senza corrispondere le sanzioni incluse e gli interessi di mora. Per ottenere questa agevolazione c’è tempo fino al 31 marzo 2017 per presentare domanda apposita di rottamazione. In seguito, Equitalia avrà tempo fino al 31 maggio per comunicare il nuovo importo dovuto e le relative scadenze di pagamento delle rate richieste.
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Ma che cosa succede se si decide di aderire alla rottamazione e si scopre che si deve una somma molto elevata, che magari era preferibile continuare a pagare con un vecchio programma di rateazione già concordato con l’ente di riscossione? Il problema è tanto più reale se si pensa che la richiesta di rottamazione in pratica avverrà al buio. Come accennato infatti, soltanto due mesi dopo Equitalia comunicherà quale sarà l’importo complessivo del debito arretrato.
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In questo modo dunque, si potrebbero perdere come detto i vantaggi di una precedente rateazione, considerando che la nuova disciplina legata alla rottamazione, ammette sì anch’essa una forma di rateazione ma decisamente più contenuta. Si pone dunque il problema di stabilire se l’adesione alla rottamazione fatta entro il 31 marzo precluda poi al contribuente qualsiasi possibilità di tornare sui suoi passi. Le spiegazioni fornite proprio in queste ore da Equitalia sembrerebbero andare proprio in questa direzione. In particolare Equitalia ha chiarito che dopo la presentazione della dichiarazione di adesione, che potrebbe essere già avvenuta, è possibile rinunciare alla definizione agevolata, producendo un’apposita dichiarazione sempre entro e non oltre il 31 marzo 2017. In particolare, decorso tale termine il contribuente non può più rinunciare alla dichiarazione di adesione precedentemente presentata.
A questo punto dunque, chi volesse eventualmente già oggi rinunciare alla rottamazione ha davanti a sé due strade: la prima è quella già evocata poco più sopra, e cioè sfruttare il termine del 31 marzo per fare marcia indietro e chiedere la revoca della richiesta di beneficio. La seconda è decisamente più complicata, ma permetterebbe una retromarcia anche dopo la data fatidica del 31 marzo. In pratica si tratterebbe di attendere il responso di Equitalia e nel caso fosse concessa una nuova dilazione di pagamento, il contribuente che volesse abbandonare la procedura di rottamazione, non dovrebbe pagare la rata di luglio, la prima del nuovo programma di rateazione: in questo modo si decadrebbe dal nuovo beneficio, e automaticamente si potrebbe riprendere il pagamento delle rate della dilazione precedentemente concessa.