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Economia

Fisco: le norme per chi investe in Ico

Cosa succede quando si parla di investimenti nelle cosiddette ICO e nell’acquisto dei relativi token?

Quando parliamo di ICO (Initial coin offering) intendiamo iniziative in cui un soggetto raccoglie risorse, sotto forma di criptovalute, ed emette in cambio dei “token”, ossia, voucher virtuali.
La raccolta di queste risorse è finalizzata alla realizzazione di un progetto, tecnologico o imprenditoriale, basato su tecnologia blockchain.
A seconda di come è strutturato il progetto, i voucher possono dare luogo a diverse possibilità di ritorno.

In alcuni casi chi acquista i token avrà diritto ad accedere ai servizi che verranno erogati da chi li ha emessi quando il progetto verrà realizzato (in questo caso si parla di “utility token”). Il vantaggio in questo caso sta nel fatto che solitamente il prezzo di acquisto del token che consente di utilizzare questi servizi, nelle fasi che precedono lo sviluppo del progetto e quindi l’avvio del servizio, è notevolmente inferiore a quello che sarà il prezzo di vendita normale di quegli stessi token, una volta che quel servizio è posto sul mercato pienamente a regime.
Un’altra possibilità è che nel progetto della ICO, i token possono essere pensati per essere agevolmente riconvertiti in criptovalute e/o in valuta legale. In questo secondo caso chi acquista i token si aspetta di poter lucrare sulla differenza tra il prezzo di acquisto originario e il valore successivamente acquisito dai token una volta che il progetto sarà stato realizzato e, auspicabilmente, avrà avuto successo (in questo caso si parla di “security token”).

Ci sono poi una molteplicità di situazioni intermedie, che dipendono essenzialmente dall’inventiva di chi progetta l’operazione, in cui chi acquista i token può accedere a questi servizi a condizioni agevolate o mirare ad una riconversione dei token in criptovalute e successivamente in valute tradizionali, in misura variabile.

In quest’ultimo caso si parla di token a natura mista.

Ora, secondo il fisco italiano, sia che si tratti di “utility token” sia che si tratti di “security token” l’incremento di valore che i token possono acquisire nel corso di sviluppo della ICO e poi del progetto darebbe luogo ad una forma di reddito soggetto a tassazione.
Tanto per inquadrare le dimensioni del mercato di questo tipo di operazioni il volume complessivo ormai ha raggiunto livelli miliardari: parliamo di circa 17 miliardi di dollari raccolti solo nei primi mesi del 2018. Alcune hanno raccolto l’equivalente di decine di milioni in pochi giorni ed in alcuni casi, in pochi minuti.

Sulla piattaforma Binance Launchpad la ICO di un progetto chiamato Bittorrent nello scorso marzo ha raccolto circa 7 milioni di dollari in soli 15 minuti.
È naturale, quindi, il fisco ponga questo tipo di attività al cento delle sue attenzioni. Anche in questo caso però, le indicazioni che vengono dal fisco italiano sono quanto meno discutibili.

L’Agenzia delle Entrate, ancora una volta con un atto interpretativo (la risposta n. 14 del 28.9.2018 all’interpello di un contribuente), sostiene che chi acquista i token di una ICO deve pagare il 26% sulle plusvalenze maturate.
Secondo il fisco, infatti, si tratterebbe di redditi finanziari di natura diversa, da dichiarare nel quadro RT della dichiarazione dei redditi.
La plusvalenza, quindi, andrebbe calcolata sul “valore normale” dei token.

E qui casca il primo asino, perché secondo il fisco italiano il valore normale sarebbe quello ricavabile dalla “media delle quotazioni ufficiali rinvenibili sulle piattaforme online”.
Anche in questo caso, come per il caso delle criptovalute classiche, questa è una specie di mission impossible, perché non esistono “quotazioni ufficiali”: lo scambio e la conversione di token e criptovalute avviene su piattaforme private totalmente deregolamentate.
Di piattaforme del genere ne nascono e muoiono a decine. In pura teoria sarebbe anche astrattamente possibile determinare il “valore normale” dei token usando questo metodo. Sul piano pratico, però, è tutta un’altra cosa e buona fortuna a chi ci prova.

C’è poi un altro aspetto che non torna: i token sono valute virtuali a tutti gli effetti (anche se non necessariamente hanno un loro specifico mercato come mezzo di pagamento diffuso).
Ma se è così non si può fare a meno di riferirsi a quello che la Corte UE, con la sent. Hedqvist, C-264/14, del 22.10.2015 che abbiamo già esaminato, ha stabilito come principio fondamentale, cogente per tutti gli stati membri: e cioè, che le valute virtuali non sono assimilabili a valute a corso legale.
Come giustamente osserva la Corte, le valute virtuali si usano come mezzo di pagamento prive di valore intrinseco (e questo giustifica l’esenzione delle cessioni di criptovalute dall’applicazione dell’IVA anche, quando essa ha luogo nell’ambito di un’attività di impresa, come quella svolta dalle imprese che erogano servizi di trading).

Nonostante questo, nessuno ha l’obbligo di accettarli, come avviene per i soldi. Vuol dire che se io “investo” in token con la speranza di convertirli in altre criptovalute, teoricamente potrebbero rimanermi per sempre sul groppone.
Questo rende impossibile equiparare automaticamente le criptovalute con il denaro sonante, e quindi, con una valuta estera avente corso legale.
Inoltre è fuor di dubbio che le criptovalute non rientrano tra gli strumenti finanziari perché non rientrano tra quelli elencati in modo tassativo dal D.Lgs. 58/1998 (il Testo Unico sull’intermediazione finanziaria).

Trattarne le plusvalenze come il frutto di investimenti finanziari in senso stretto, per di più basati sull’assimilazione di valute estere, quindi, è davvero un’interpretazione azzardata.
Un’interpretazione che non sta in piedi, soprattutto quando si tratta di utility token: cioè token che, per definizione, non hanno finalità di investimento.
Un utility token, infatti, non è molto diverso da quello che potrebbe essere, ad esempio, un buono pasto o il biglietto del tram: entrambi titoli che mi consentono di usufruire di un determinato servizio.
Ora, se compro un buono pasto o un biglietto del tram (voucher) e successivamente il prezzo di quel tipo di voucher aumenta, a parità del pasto o del viaggio che potrei ottenere con quel voucher (comprato ad un prezzo x, intanto aumentato ad un prezzo y), è pensabile che io debba pagare le tasse su quell’incremento di valore del voucher?
Gli argomenti per sostenere che i guadagni maturati per questa via non siano soggetti a imposizione in realtà sono molteplici.
Che opzioni ha, dunque, il contribuente?

Una prima opzione è quella di non aderire alla ricostruzione data dall’Agenzia delle Entrate, considerare i voucher (cioè i token) e le relative impennate di valore come un reddito non rientrante tra quelli tassativamente elencati come entrate soggette ad imposizione.
Ricordiamo che gli atti interpretativi dell’Agenzia dell’Entrate non hanno valore vincolante.
Occorre essere consapevoli, però, che questo espone al rischio di verifiche fiscali e quindi il contribuente dovrà accettare il rischio di ricevere un avviso di accertamento e anche di essere costretto ad impugnarlo davanti al Giudice tributario.

La seconda opzione, non è dissimile rispetto a quella che abbiamo prospettato nel caso di investimenti in criptovalute e ha il vantaggio di minimizzare i rischi: e cioè dichiarare e pagare tutto quello che chiede il fisco.
Successivamente il contribuente potrà presentare istanza motivata e dettagliatamente circostanza, di rimborso del tributo indebitamente versato.
Se poi l’Ufficio non risponde o rigetta esplicitamente la richiesta, si potrà impugnare l’eventuale diniego.
Il vantaggio di tale ultima opzione è che non si viene esposti all’irrogazione di sanzioni.
Allora, amici criptoentusiasti che avete investito in qualche ICO, siete tutti pronti a difendervi e ad impugnare tutto l’impugnabile?

- Cosa prevede il Fisco per i Bitcoin

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Luciano Quarta