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Economia

PIR: ecco i chiarimenti del Fisco

Nel 2017 debuttavano i Piani individuali di risparmio. Passato un anno l'Agenzia delle entrate fissa i paletti per i risparmiatori

A inizio debuttavano i Piani individuali di risparmio (PIR), nuova forma di investimento a medio termine, che nasce per dare sostegno all’economia italiana e far sì che il risparmio delle famiglie vada a sostegno delle imprese nazionali. Passato un anno questi nuova categoria di prodotti finanziari hanno raccolto oltre 10 miliardi di euro.

L'Agenzia delle entrate nel frattempo ha analizzato le diverse questioni emerse negli scorsi mesi in merito ai PIR, che sono dei "contenitori fiscali" introdotti dalla legge di Bilancio 2017. I chiarimenti sono contenuti in una circolare pubblicata lo scorso 26 febbraio che segue le linee guida del Mef dello scorso ottobre. Di seguito riassumiamo alcune delle interpretazioni fornite dal Fisco.

Cosa succede quando si cambia banca

Nel documento l'Agenzia delle entrate spiega che il trasferimento del piano dalla banca o dall'impresa di investimento in cui è stato costituito a un altro intermediario autorizzato alla gestione non determina la decadenza dal regime agevolato: in questi casi occorre solo che il rapporto di destinazione sia un piano di investimento intestato allo stesso titolare.

Spetta alla banca dove si è trasferito il piano l'onere di procurarsi dalla banca di provenienza tutte le informazioni rilevanti previste dalla normativa e ogni altra informazione relativa agli investimenti effettuati nel piano.

Minori

Una persona può essere intestataria di un solo PIR e il piano non può avere più di un titolare. Non sono previsti limiti di età delle persone fisiche che possono essere titolari: un piano, quindi, può essere intestato anche a un minore. In questo caso, però, il Fisco ricorda che per i genitori "il regime di non imponibilità si applica solo se l'usufruttuario, a cui è imputato il reddito finanziario derivante da investimenti inseriti in un PIR intestato a un minore, non sia contemporaneamente titolare di altro PIR". 

Trasferimento all'estero

Per i titolari che si trasferiscono all'estero, il Fisco ricorda che il trasferimento della residenza fiscale "implica il venir meno dell’applicazione del regime fiscale agevolato, consolidando il regime di esenzione per i redditi già realizzati e per quelli maturati fino al momento della perdita della residenza".

Derivati

Quanto ai derivati, la circolare precisa che questi strumenti, il cui valore dipende dall'andamento di un’altra attività finanziaria o reale sottostante, non possono, in linea generale, beneficiare della disciplina dei PIR. Tuttavia, nella circolare si è ulteriormente precisato che i fondi comuni utilizzati come PIR possono inserire derivati nell’ambito della quota libera del 30% all’unico scopo di ridurre il rischio degli investimenti qualificati.

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Massimo Morici

Scrivo su ADVISOR (mensile della consulenza finanziaria), AdvisorOnline.it e Panorama.it. Ho collaborato con il settimanale Panorama Economy (pmi e management) e con l'agenzia di informazione statunitense Platts Oilgram (Gas & Power).

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