Redditometro, ecco l’arma in più a favore dei lavoratori autonomi
Una recente sentenza della Corte di Cassazione impone al fisco limiti molto stringenti nell’uso degli studi di settore
La sentenza è la numero 16199, è stata emessa solo qualche giorno fa dalla Corte di Cassazione e rappresenta un nuovo, anzi sarebbe meglio dire l’ennesimo, colpo al cuore del nuovo redditometro. I giudici della Suprema Corte hanno infatti stabilito che non sono applicabili gli accertamenti da studi di settore a un professionista che abbia un reddito, o parte di esso, legato a partecipazioni societarie. In pratica era accaduto che un commercialista aveva subito un accertamento in seguito alla constatazione di un’incongruenza tra quanto dichiarato e quanto stabilito nel suo caso dagli studi di settore. A niente erano servite le sue spiegazioni in sede di contraddittorio, nel quale il professionista aveva appunto chiarito di avere una partecipazione in un’altra società.
COME FUNZIONA IL NUOVO REDDITOMETRO
Il fisco aveva deciso di procedere con i propri accertamenti, da qui la scelta del commercialista di ricorrere alla magistratura. Che ora, come detto, non solo gli dà ragione, ma stabilisce un precedente che rischia di depotenziare ulteriormente un redditometro già in parte scaricato da numerose altre sentenze intervenute in materia. Nel caso specifico la Corte di Cassazione, nella citata sentenza, tra le altre cose, ha stabilito che “la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standard in sé considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività – ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente”.
L'OCCHIO DEL FISCO SUI NOSTRI CONSUMI
Un richiamo forte dunque ad un uso più efficace del contraddittorio, che a dire il vero sorprende non poco. Era stato infatti lo stesso ormai ex direttore dell’Agenzia delle entrate Attilio Befera, a ribadire in più di un’occasione che la vera svolta del nuovo redditometro sarebbe consistita proprio nello spazio, molto più ampio, che i contribuenti avrebbero avuto per spiegare le proprie ragioni. Il contraddittorio insomma avrebbe dovuto assurgere a momento chiave per stabilire i presupposti per l’avvio di un’eventuale fase di accertamento. Ebbene, nel caso specifico evidentemente a nulla sono servite le spiegazioni addotte dal commercialista sopra citato, per chiarire la propria incongruenza rispetto agli studi di settore e quindi al redditometro.
I PRIMI OBIETTIVI DELLA LOTTA ALL'EVASIONE
Eppure le sue ragioni avevano basi ben solide, se poi la Corte di Cassazione ha deciso di dargli ragione, con la beffa, per il nostro fisco, dell’aggiunta di un richiamo esplicito ad un uso appunto più accorto, proprio di quel contraddittorio tanto decantato da Befera. Insomma, come accennato, l’ennesima battuta d’arresto per uno strumento di lotta all’evasione fiscale che, dopo stop e rinvii, legati soprattutto ad interventi della magistratura e del Garante della privacy, nel 2013 ha mosso i primi passi in sordina. Per questo 2014, i tecnici del fisco si attendono risultati migliori, ma se si dovesse giudicare da queste premesse, c’è poco da stare allegri, visto che dietro l’angolo potrebbe nascondersi l’ennesimo ricorso e l’altrettanta ennesima bocciatura di un redditometro che evidentemente sembra essere nato con il piede sbagliato.