Il link è un diritto, lo dice l'Europa
Non occorre un permesso per inserire hyperlink ad altri siti: cosa cambia e per chi
Può sembrare banale, ma il diritto di inserire un hyperlink, di linkare quindi un contenuto presente su un altro sito nel corpo di un articolo o post che stiamo pubblicando, non era mai stato apertamente sancito nel vecchio continente.
Una tecnologia che è alla base di internet stessa e senza la quale non ci sarebbe alcun "world wide web" da navigare è ora espressamente - anche se tardivamente - riconosciuta.
La decisione , che porta da data del 13 febbraio e la firma della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, arriva dopo un caso verificatosi in Svezia, che potrebbe però avere ripercussioni importanti: per esempio nei rapporti tra motori di ricerca come Google ed editori di giornali.
O anche - perlomeno in parte - nelle annose questioni di copyright che vedono coinvolti i siti che indicizzano e diffondono torrent, come The Pirate Bay. Vediamo perché.
Il testo recita:
Il titolare di un sito può, senza autorizzazione dei titolari di copyright, dirigere gli utenti di internet, tramite hyperlink, ad opere protette disponibili liberamente su un altro sito. Ciò è possibile anche se gli utenti di internet che fanno click sul link hanno l'impressione che l'opera sia pubblicata sul sito che contiene il link.
Il caso svedese vedeva un gruppo di giornalisti di una testata online (Göteborgs-Posten) citare in giudizio un altro sito web, Retriever Sverige, accusato di aver linkato contenuti realizzati dai giornalisti stessi, senza permesso.
Ma tali contenuti - che pure sono certamente tutelati e tutelabili dal diritto d'autore (non possono essere quindi copiati impunemente da chicchessia) sono stati certamente resi disponibili al pubblico gratuitamente sul sito dell'editore originale. Si possono quindi leggere liberamente, senza neppure dover creare un account di qualche tipo.
La Corte ha dunque stabilito che - pur essendosi verificato un "atto di comunicazione al pubblico", perché linkare a un contenuto equivale a comunicare, il "pubblico" non è "nuovo": entrambi i siti si rivolgono alla stessa audience (chiunque navighi su Internet e sia interessato a leggere le notizie): che voi leggiate il presente articolo visitando direttamente il sito su cui è pubblicato, o che ci siate arrivati da un sito esterno, nulla cambia per la Corte.
Il pubblico sarebbe invece "nuovo" - e quindi la comunicazione al pubblico richiede apposito permesso dei titolari originali - quando il link è a un contenuto originariamente non disponibile per tutti. Per esempio un "deep link" a un contenuto riservato agli abbonati paganti:
Il caso sarebbe differente, comunque, in una situazione in cui l'hyperlink permetta agli utenti del sito su cui è pubblicato di aggirare restrizioni poste dal sito su cui sono presenti le opere protette, in modo da limitare l'accesso a quelle opere ai soli abbonati dello stesso sito. Perché in una simile situazione, gli utenti [ndr: del sito che linka] non sono stati considerati tra il pubblico potenziale, da parte dei titolari del copyright quando hanno autorizzato la comunicazione originaria.
La Corte ricorda anche che gli stati membri non possono "ampliare il concetto di comunicazione al pubblico" modificando le proprie leggi e creando disparità rispetto alla normativa europea.
Se il caso svedese appariva persino banale e la Corte lo ha liquidato brillantemente, la decisione però pone alcuni problemi tutt'altro che irrilevanti:
1) Google potrebbe finalmente sentirsi al riparo - perlomeno in Europa - dalle numerose controversie con gli editori e le agenzie di stampa in merito al proprio servizio Google News e ai link di notizie in esso contenuti. Editori ed agenzie, di certo la penseranno diversamente...
2) E' controversa la parte che afferma: "Ciò è possibile anche se gli utenti di internet che fanno click sul link hanno l'impressione che l'opera sia pubblicata sul sito che contiene il link". La Corte non fa distinzioni, e un sito potrebbe "ingannare" i propri utenti facendo credere di essere l'editore di un certo contenuto, che è invece linkato esternamente. Se non è una violazione di copyright, si potrebbe comunque verificare una forma di "confusione" e quindi ricadere nella concorrenza sleale, per esempio.
3) Anche se la decisione della Corte fa espressamente capire che non si può linkare ciò che - pur coperto da copyright - originariamente non era stato originariamente messo a disposizione del pubblico, di certo questa sentenza finirà per essere tirata dentro qualche caso relativo al peer-to-peer, soprattutto a vicende come quella di The Pirate Bay. Se da un lato la liceità del linkare direttamente un contenuto totalmente pirata - un film o un file mp3, per esempio - è fuori discussione (sarebbe decisamente illecito, esattamente come un deep link a un articolo di giornale a pagamento, e questo è il caso per es. di motori come Mega-search.me) qualche spiraglio potrebbe aprirsi per i torrent.
Dopotutto i vari motori - dalla popolare "baia dei pirati" a Isohunt, chiuso dal proprio fondatore ma già risorto almeno un paio di volte in versioni "clonate" da altri - non linkano direttamente un'opera tutelata, ma puntano a file torrent, che peraltro non contengono sempre materiale non autorizzato. Il quadro si complica se a questo aggiungiamo che il torrent più scaricato del 2013 era interamente gratuito e legale: si trattava di un pacchetto audio e video di Moby, diffuso come bundle BitTorrent per promuovere il suo album "Innocents" e scaricato circa 9 milioni di volte.
Alla luce di quanto sopra, non si esclude pertanto che la Corte si ritrovi a breve a doversi pronunciare nuovamente sulla materia, per meglio specificare l'ambito della decisione appena presa.