Cos'è l'ergastolo ostativo
Per l'Europa l’ergastolo ostativo italiano è una “punizione inumana”. Ecco cosa prevede
La Corte europea dei diritti umani ha chiesto oggi all’Italia di rivedere le sue norme in materia di ergastolo ostativo. La Corte ha infatti affermato che l’ergastolo ostativo è contrario all’art 3 della Convenzione europea per i diritti umani, che vieta i trattamenti e le punizioni inumane e degradanti. In assenza di ricorsi, la sentenza diverrà definitiva in tre mesi.
Per ergastolo ostativo s’intende la pena che prevede la reclusione a vita: il cosiddetto “fine pena mai”. In base alla legge italiana, anche chi viene condannato all’ergastolo ha diritto ad alcuni benefici (come la semilibertà) e può usufruire di permessi-premio; dopo 26 anni di carcere, inoltre, al condannato all’ergastolo può essere concessa la libertà condizionale se, durante la detenzione, ha tenuto una buona condotta e un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento.
L’ergastolo ostativo è l’eccezione alla regola, in quanto non permette di concedere al condannato alcun tipo di beneficio o di premio. Per questo l’ergastolo ostativo viene inflitto a soggetti altamente pericolosi che hanno commesso determinati delitti: per esempio il sequestro di persona a scopo di estorsione oppure l’associazione di tipo mafioso. Per loro esiste soltanto il “fine pena mai”: tra gli ultimi casi si ricorda quello del boss mafioso Bernardo Provenzano, morto in carcere nel luglio 2016 dopo lunghissima malattia.
La decisione di Strasburgo riguarda in particolare il caso di Marcello Viola, un condannato per associazione mafiosa, per omicidi e per rapimenti, che era stato condannato all’ergastolo ostativo all’inizio degli anni Novanta, al quale ora il governo italiano deve versare 6mila euro per i costi legali.
Nella sentenza i giudici di Strasburgo evidenziano che “la mancanza di collaborazione è equiparata a una presunzione irrefutabile di pericolosità per la società” e questo principio fa si che i tribunali nazionali non prendano in considerazione o rifiutino le richieste dei condannati all'ergastolo ostativo. La Corte osserva che se “la collaborazione con la giustizia può offrire ai condannati all'ergastolo ostativo una strada per ottenere questi benefici”, questa “strada” è però troppo stretta.
Nella sentenza si osserva che la scelta di collaborare non è sempre “libera”, perché per esempio certi condannati hanno paura che questo metta in pericolo i loro familiari. I giudici di Strasburgo scrivono anche che “non si può presumere che ogni collaborazione con la giustizia implichi un vero pentimento e sia accompagnata dalla decisione di tagliare ogni legame con le associazioni per delinquere”.
La Corte non nega la gravità dei reati commessi da Marcello Viola, ma critica il fatto che l'uomo, soltanto perché non ha collaborato con la giustizia, si sia visto rifiutare le richieste di uscita dal carcere, nonostante molti rapporti indicassero la sua buona condotta e un cambiamento positivo della sua personalità.
Nella sentenza si afferma che privare un condannato di qualsiasi possibilità di riabilitazione e quindi della speranza di poter un giorno uscire dal carcere viola il principio base su cui si fonda la convenzione europea dei diritti umani, il rispetto della dignità umana.
Come tutte le sentenze della Corte europea, anche questa farà giurisprudenza e avrà effetti più ampi: potrà essere applicata nei confronti di chiunque si trovi a scontare una pena di quel genere.
L’ergastolo nell’ordinamento italiano è regolato dall’articolo 17 e seguenti del Codice penale. L’articolo 22 dice che “la pena dell’ergastolo è perpetua, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l’obbligo del lavoro e con l’isolamento notturno”.
L’associazione Nessuno tocchi Caino, da anni impegnata con il Partito radicale per l’abolizione dell’ergastolo ostativo, sostiene che la sentenza della Corte europea è “un pronunciamento storico”. Con questa sentenza la Corte di Strasburgo di fatto “svuota” l’articolo 4 bis dell’ordinamento penitenziario, che prevede uno sbarramento automatico ai benefici penitenziari, alle misure alternative al carcere e alla liberazione condizionale in assenza di collaborazione con la giustizia. La Corte fa cadere la collaborazione con la giustizia come unico criterio di valutazione del ravvedimento del detenuto.
La Corte considera inoltre questo un problema strutturale dell’ordinamento italiano e chiede che si metta mano alla legislazione in materia.
Per Sergio d’Elia, segretario di Nessuno tocchi Caino, “Il successo a Strasburgo è il preludio di quel che deve succedere alla Corte costituzionale italiana, che il 22 ottobre discuterà sulla costituzionalità dell'ergastolo ostativo a partire dal caso Cannizzaro, nel quale Nessuno tocchi Caino è stato ammesso come parte interveniente. Il pensiero non può che andare a Marco Pannella”.