Femminicidio, cosa prevede la legge che tutela gli orfani
L'inasprimento delle pene, innanzitutto, che possono arrivare fino all'ergastolo. E poi gratuito patrocino e sequestro dei beni del colpevole
Il testo sulla tutela degli orfani dei femminicidi approvato ieri dalla Camera ha al suo interno diversi capisaldi: inasprimento delle pene, assistenza e difesa già nelle prime fasi del processo penale, e accesso gratuito al patrocinio a spese dello Stato, sequestro conservativo dei beni per i colpevoli.
- LEGGI ANCHE: Figli dei femminicidi: il progetto europeo
Prigione a vita
Fino ad oggi chi uccideva il proprio coniuge poteva cavarsela con una pena di 11 anni. Nel nuovo testo, invece, l'omicidio del coniuge, del partner civile e del convivente viene equiparato a quello dei genitori o dei figli e rientra pertanto nella fattispecie aggravata per la quale è prevista la pena dell'ergastolo.
Arrivano poi per gli orfani di crimini domestici iniziative e sostegni da parte dello Stato per l'assistenza medico-psicologica, per la creazione di borse di studio e per il loro inserimento lavorativo (c'è un fondo di due milioni all'anno).
Pensione e successione
Gli orfani di crimini domestici potranno accedere al gratuito patrocinio a prescindere dai limiti di reddito. Nei confronti del familiare per il quale è chiesto il rinvio a giudizio per omicidio viene sospeso il diritto alla pensione di reversibilità. Durante tale periodo (e fino a quando vi siano i requisiti di legge) la pensione, senza obbligo di restituzione, sarà percepita dai figli della vittima.
In caso di proscioglimento o archiviazione, la sospensione viene meno e lo Stato, salvo vi sia stato subentro dei figli, dovrà corrispondere gli arretrati. La condanna e il patteggiamento comportano automaticamente l'indegnità a succedere (sarà direttamente il giudice penale a dichiararla, senza necessità di un'azione civile da parte degli eredi): i beni del condannato saranno sequestrati a garanzia del pagamento dei danni subiti dai figli della vittima, che dovranno essere liquidati subito dal Giudice Penale, almeno per una quota del 50% del loro presumibile ammontare