Il nuovo Codice Antimafia, spiegato bene
Nuova disciplina per sequestri e confische e ruolo rafforzato dell'Agenzia che le gestisce. Il testo approvato al Senato ora torna alla Camera
Tra infinite polemiche e un braccio di ferro interno al Pd, l'Aula di Palazzo Madama ha approvato la riforma del Codice Antimafia con 129 senatori favorevoli, 56 contrari e 30 astenuti. Ma il suo iter con è ancora terminato e adesso dovrà tornare alla Camera per la terza lettura anche se non riuscirà ad approdarvi a breve: il ddl è stato inserito nel calendario per la ripresa dopo la pausa estiva ma senza che sia stata indicata una data certa.
La riforma, al centro di tante polemiche, è composta da 36 articoli suddivisi in sette capi. Cinque i punti fondamentali:
- l'estensione delle misure di prevenzione
- le confische e i sequestri “rafforzati” e “allargati”
- il potere sui sequestri
- incarichi ai parenti
- ruolo delle banche
Estensione delle misure di prevenzione
Vengono inseriti tra i possibili destinatari delle misure di prevenzione personali e patrimoniali, anche fuori dal caso di concorso o di favoreggiamento, gli indiziati di prestare assistenza agli associati per quanto riguarda le organizzazioni a delinquere e mafiose (articolo 418 del codice penale). Nello specifico, possono essere colpiti da misure di prevenzione anche gli indiziati di favorire la latitanza di un mafioso.
Non solo, il nuovo testo, annovera tra i soggetti da colpire con le misure di prevenzione, soprattutto patrimoniale, gli indiziati di una serie di reati contro la pubblica amministrazione come, ad esempio, peculato, corruzione propria e impropria, corruzione in atti giudiziari, concussione e induzione indebita a dare o promettere utilità e anche i sospettati di terrorismo e stalking.
Cambiano anche i procedimenti di applicazione delle misure di prevenzione personali. La disposizione prevede che il procuratore della Repubblica del circondario, nelle specifiche ipotesi in cui la titolarità della proposta spetti anche a lui, la adotti previo coordinamento con il procuratore della Repubblica del capoluogo del distretto.
Sequestro "allargato"
Secondo quanto prevede il nuovo Codice Antimafia, il procedimento di applicazione delle misure di prevenzione è reso più trasparente, garantito e veloce. Ai fini delle indagini patrimoniali tutti i titolari del potere di proposta di prevenzione avranno accesso al Sid, al sistema di interscambio flussi dell’Agenzia per i beni sequestrati e confiscati.
L’articolo 20 del nuovo Codice stabilisce che, oltre al sequestro di valori ingiustificati ritenuti probabile frutto di attività illecita, il decreto del tribunale può disporre anche l'amministrazione giudiziaria di aziende, nonché di beni strumentali all'esercizio delle relative attività economiche.
Potere sui sequestri
A provvedere materialmente al sequestro sarà ora la polizia giudiziaria e non più l’ufficiale giudiziario. Se il bene immobile è occupato dalle persone colpite dal sequestro, il giudice delegato ne chiede al tribunale lo sgombero che verrà eseguito dal questore.
In alcuni limitati, ad esempio per una migliore conservazione del bene o per temporanei contratti di locazione, sarà possibile il differimento. Lo Stato si dovrà assicurare che gli immobili non siano mai abbandonati e, per quanto possibile, dovrà anticipare la destinazione prevista dopo la confisca.
L’articolo 31 del disegno di legge, inoltre pone l’accento su Sezioni e collegi creando delle sezioni specializzate, in grado di avere un giudice preparato capace di aggredire le ricchezze che costituiscono il potere mafioso.
L'articolo 7 del codice antimafia, salvo ulteriori modifiche, disciplina il procedimento applicativo delle misure personali. Ovvero, prevede:
- che i trenta giorni entro cui il tribunale deve pronunciarsi decorrono dal deposito della proposta;
- che l'avviso di fissazione dell'udienza deve esporre in modo conciso i contenuti della proposta;
- l'uso ordinario all'udienza del collegamento audiovisivo a distanza, se l'interessato è detenuto fuori della circoscrizione del giudice;
- la possibilità, in casi particolari, di sentire con il collegamento a distanza anche soggetti informati sui fatti.
- il tribunale, dopo l'accertamento della regolare costituzione delle parti, ammette le prove rilevanti, escludendo quelle vietate dalla legge (o superflue, ovviamente).
- Il rinvio dell'udienza per l'applicazione delle misure di prevenzione solo quando sussiste un legittimo impedimento del difensore.
Confisca dei bani "rafforzata"
Anche la confisca sarà “rafforzata” e “allargata”. Innanzitutto è ampliato l’ambito di applicazione di sequestro e confisca per equivalente, mentre la confisca allargata diventa obbligatoria anche per alcuni ecoreati e per l’autoriciclaggio.
Se il tribunale non dispone la confisca, può applicare anche d'ufficio, se ne ricorrono i presupposti, le misure previste dagli articoli 34 e 34 bis ovvero amministrazione giudiziaria di aziende e beni strumentali e controllo giudiziario dell'azienda. Come nel sequestro, si prevede che anche la confisca di partecipazioni societarie si estende ex lege a tutti i beni aziendali.
Il ruolo dell'Agenzia per i beni sequestrati
L'Agenzia per i beni sequestrati e confiscati esce rafforzata, con un direttore che si occuperà dell'amministrazione dei beni dopo la confisca di secondo grado tanto sui sequestri di prevenzione quanto su quelli penali.
Viene potenziata l’attività di acquisizione dati e valorizzato il ruolo in fase di sequestro con l’obiettivo di consentire un’assegnazione provvisoria dei beni e delle aziende e di fare assistenza all’autorità giudiziaria nella gestione del bene fino alla confisca definitiva.
L’Agenzia nazionale passerà dal controllo del Ministero dell’Interno alla vigilanza da parte della presidenza del Consiglio. Sarà sempre compito dell’Agenzia destinare beni e aziende direttamente ad associazioni locali oppure enti territoriali.
Maggiore attenzione alle banche
Altro aspetto non meno importante della riforma del Codice antimafia riguarda gli istituti bancari. Diventa molto più stringente la disciplina che consente alla banca titolare di ipoteca sul bene confiscato di ottenere parte di quanto prestato. Se si accerta che la banca che vanta un credito non è in buona fede, ne deve essere data immediata comunicazione alla Banca d’Italia.
Vietati gli incarichi ai parenti
Norme stringenti sono previste per gli amministratori giudiziari, che non potranno avere più di 3 incarichi e non potranno essere parenti fino al quarto grado, ma neppure conviventi o "commensali abituali" del magistrato che conferisce l'incarico.
Divieto esteso anche ai curatori fallimentari, ai quali viene vietato di nominare chi abbia rapporti di parentela, affinità, convivenza e comunque assidua frequentazione con uno qualunque dei magistrati dell’ufficio giudiziario che conferisce l’incarico. Idem per i dirigenti delle cancellerie.