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ANSA/ GIUSEPPE LAMI
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Italicum, le motivazioni della Consulta in 5 punti

Tutte le ragioni della Corte Costituzionale sugli aspetti della nuova legge elettorale approvati e bocciati

No al ballottaggio perchè, per come è congeniato nell'Italicum, determina una lesione della rappresentatività degli elettori. Sì ai capilista bloccati riconoscendo su questo piano il ruolo dei partiti. Sì al premio di maggioranza considerato ragionevole per la lista che raggiunge il 40% dei voti. E invito al legislatore a garantire maggioranze omogenee nei due rami del parlamento.
Sono i punti centrali delle motivazioni sull'Italicum esaminate e depositate il 9 febbraio dalla Corte Costituzionale. In tutto 99 pagine, redatte dal giudice Nicolò Zanon e poi esaminate collegialmente dalla Corte. Ora l'ultimo passaggio sarà la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale che darà efficacia a questo testo atteso dalla politica per individuare paletti certi in cui incanalare il dibattito sulla nuova legge elettorale. [CLICCA SU AVANTI PER I DETTAGLI]

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1 - Obiettivo governabilità

La Costituzione, scrive la Consulta, "non impone al legislatore di introdurre, per i due rami del Parlamento, sistemi elettorali identici, tuttavia esige che, al fine di non compromettere il corretto funzionamento della forma di governo parlamentare, i sistemi adottati, pur se differenti, non devono ostacolare, all'esito delle elezioni, la formazione di maggioranze parlamentari omogenee". È proprio da qui che il Parlamento deve ripartire per individuare uno strumento che assicuri rappresentanza e governabilità.

2 - Premio di maggioranza ragionevole

L'Italicum prevede l'assegnazione di un premio di maggioranza che attribuisce 340 seggi alla Camera alla lista che ottenga il 40% dei voti. E secondo la Corte Costituzionale questa soglia "non è irragionevole". Un passaggio importante, che promuove appieno il premio, che punta a "bilanciare i principi costituzionali della necessaria rappresentatività" "con gli obbiettivi, pure di rilievo costituzionale, della stabilità del governo del Paese e della rapidità del processo decisionale".

3 - Ballottaggio "lesivo"

Il secondo turno previsto nell'Italicum da al partito che vince 340 seggi indipendentemente da una soglia minima di voti. Ma così strutturato determina "una lesione". La Corte spiega infatti che "il premio attribuito al secondo turno resta un premio di maggioranza e non diventa un premio di governabilità". Così costruito deve essere vincolato all'esigenza costituzionale "di non comprimere eccessivamente il carattere rappresentativo dell'assemblea elettiva e l'eguaglianza del voto". Una compressione che invece si realizza perchè "una lista può accedere al turno di ballottaggio anche avendo conseguito, al primo turno, un consenso esiguo, e ciononostante ottenere il premio, vedendo più che raddoppiati i seggi che avrebbe conseguito sulla base dei voti ottenuti al primo turno". Niente a che vedere, specificano le motivazioni, con il ballottaggio previsto per l'elezione dei sindaci, che avviene in maniera diretta e riguarda una carica monocratica.

4 - Capilista bloccati: leggittimi

La Corte non solo non ha bocciato i capilista bloccati, ma anzi nella sentenza ne sottolinea la legittimità. Innanzitutto, le motivazioni fanno notare che nel Porcellum erano bloccate le liste nella loro interezza, e questo fu giudicato incostituzionale perchè non lasciava alcun margine di scelta all'elettore. Nell'Italicum le liste sono presentate in cento collegi plurinominali di dimensioni ridotte, è bloccato solo il capolista, il suo nome compare sulla scheda e l'elettore puo' esprimere sino a due preferenze. Non solo, c'è da considerare un altro aspetto: il ruolo che la Costituzione stessa affida ai partiti "quali associazioni che consentono ai cittadini di concorrere con metodo democratico a determinare, anche attraverso la partecipazione alle elezioni, la politica nazionale". E i capilista ne sono espressione.

5 - Multicandidature valide, sorteggio da adeguare

Restano valide anche le multicandidature, ma cade la norma che consentiva al candidato di scegliere, a urne chiuse, in quale collegio essere materialmente eletto. La Corte l'ha giudicata "irragionevole" perchè viola il principio d'uguaglianza e della personalità del voto. Sopravvive il criterio del sorteggio per la scelta. Ma è la stessa Corte a dire che questa non è la regola più adeguata. Spetta al "legislatore sostituire tale criterio con altra più adeguata regola, rispettosa della volontà degli elettori".

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Redazione