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21 July 2022
Rosatellum. Cosa prevede la legge elettorale con cui andremo al voto anticipato
Parte proporzionale, una parte maggioritaria e soglia di sbarramento al 3%. Che obbliga i micro partiti ad allearsi in coalizioni
Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il 3 novembre 2017 ha promulgato la legge elettorale. Approvata alla Camera con voto a scrutinio segreto il 12 ottobre (favorevoli 375, contrari 215), il 26 ottobre ha avuto il via libera anche al Senato con voto di fiducia con 214 Sì, 61 contrari e un astenuto.
Il Rosatellum bis è un sistema elettorale misto a separazione completa, proporzionale e maggioritario, con turno unico e con soglia di sbarramento al 3%, evoluzione del Mattarellum e del Rosatellum semplice presentato prima dell'estate e stoppato alla Camera.
Ecco cosa prevede il Rosatellum.
- Per entrambe le camere: • il 37% dei seggi (148 alla Camera e 74 al Senato) è assegnato con un sistema maggioritario a turno unico in altrettanti collegi uninominali: in ciascun collegio è eletto il candidato più votato, secondo il sistema noto come uninominale secco;
- il 61% dei seggi (rispettivamente 244 e 122) è ripartito proporzionalmente tra le coalizioni e le singole liste che abbiano superato le previste soglie di sbarramento nazionali; la ripartizione dei seggi è effettuata a livello nazionale per la Camera e a livello regionale per il Senato; a tale scopo sono istituiti collegi plurinominali nei quali le liste si presentano sotto forma di liste bloccate di candidati;
- il 2% dei seggi (8 deputati e 4 senatori) è destinato al voto degli italiani residenti all'estero e viene assegnato con un sistema proporzionale che prevede il voto di preferenza.
Coalizioni e soglie di sbarramento
- La legge elettorale prevede che ogni lista presenti un proprio programma e dichiari un proprio capo politico nonché, eventualmente, l'apparentamento con una o più liste al fine di creare coalizioni: l'esistenza di una coalizione, che è unica a livello nazionale, vincola le liste coalizzate a presentare un solo candidato in ciascun collegio uninominale.
- Sono previste diverse soglie di sbarramento, ossia percentuali di voti al di sotto delle quali non si viene ammessi alla ripartizione dei seggi nei collegi plurinominali[:
- 3% dei voti ottenuti a livello nazionale; valida per le liste singole;
- 20% dei voti ottenuti a livello regionale; valida, alternativamente e solo al Senato, per le liste singole;
- 20% dei voti ottenuti a livello regionale, o elezione di due candidati nei collegi uninominali; valida, alternativamente, per le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute presentate esclusivamente nelle regioni a statuto speciale in cui sia prevista una particolare tutela di tali minoranze;
- 10% dei voti ottenuti a livello nazionale; valida per le coalizioni, purché comprendano almeno una lista che abbia superato una delle altre tre soglie previste.
- Alla determinazione della cifra elettorale di coalizione (e dunque all'eventuale raggiungimento del 10%) non concorrono i voti espressi a favore delle liste collegate che non abbiano conseguito almeno l'1% dei voti a livello nazionale, oppure, solo per quanto riguarda il Senato, il 20% a livello regionale, oppure ancora, solo per quanto riguarda le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute presentate esclusivamente nelle regioni a statuto speciale in cui sia prevista una particolare tutela di tali minoranze, il 20% a livello regionale o l'elezione di due candidati nei collegi uninominali.
- Le liste collegate in una coalizione che non raggiunga la soglia del 10% sono comunque ammesse al riparto dei seggi qualora abbiano superato, a seconda dei casi, almeno una delle altre soglie previste.