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Rosatellum. Cosa prevede la legge elettorale con cui andremo al voto anticipato

Parte proporzionale, una parte maggioritaria e soglia di sbarramento al 3%. Che obbliga i micro partiti ad allearsi in coalizioni

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il 3 novembre 2017 ha promulgato la legge elettorale. Approvata alla Camera con voto a scrutinio segreto il 12 ottobre (favorevoli 375, contrari 215), il 26 ottobre ha avuto il via libera anche al Senato con voto di fiducia con 214 Sì, 61 contrari e un astenuto.

Il Rosatellum bis è un sistema elettorale misto a separazione completa, proporzionale e maggioritario, con turno unico e con soglia di sbarramento al 3%, evoluzione del Mattarellum e del Rosatellum semplice presentato prima dell'estate e stoppato alla Camera.

Ecco cosa prevede il Rosatellum.

  1. Per entrambe le camere: • il 37% dei seggi (148 alla Camera e 74 al Senato) è assegnato con un sistema maggioritario a turno unico in altrettanti collegi uninominali: in ciascun collegio è eletto il candidato più votato, secondo il sistema noto come uninominale secco;
  2. il 61% dei seggi (rispettivamente 244 e 122) è ripartito proporzionalmente tra le coalizioni e le singole liste che abbiano superato le previste soglie di sbarramento nazionali; la ripartizione dei seggi è effettuata a livello nazionale per la Camera e a livello regionale per il Senato; a tale scopo sono istituiti collegi plurinominali nei quali le liste si presentano sotto forma di liste bloccate di candidati;
  3. il 2% dei seggi (8 deputati e 4 senatori) è destinato al voto degli italiani residenti all'estero e viene assegnato con un sistema proporzionale che prevede il voto di preferenza.


Coalizioni e soglie di sbarramento

  1. La legge elettorale prevede che ogni lista presenti un proprio programma e dichiari un proprio capo politico nonché, eventualmente, l'apparentamento con una o più liste al fine di creare coalizioni: l'esistenza di una coalizione, che è unica a livello nazionale, vincola le liste coalizzate a presentare un solo candidato in ciascun collegio uninominale.
  2. Sono previste diverse soglie di sbarramento, ossia percentuali di voti al di sotto delle quali non si viene ammessi alla ripartizione dei seggi nei collegi plurinominali[:
  3. 3% dei voti ottenuti a livello nazionale; valida per le liste singole;
  4. 20% dei voti ottenuti a livello regionale; valida, alternativamente e solo al Senato, per le liste singole;
  5. 20% dei voti ottenuti a livello regionale, o elezione di due candidati nei collegi uninominali; valida, alternativamente, per le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute presentate esclusivamente nelle regioni a statuto speciale in cui sia prevista una particolare tutela di tali minoranze;
  6. 10% dei voti ottenuti a livello nazionale; valida per le coalizioni, purché comprendano almeno una lista che abbia superato una delle altre tre soglie previste.
  7. Alla determinazione della cifra elettorale di coalizione (e dunque all'eventuale raggiungimento del 10%) non concorrono i voti espressi a favore delle liste collegate che non abbiano conseguito almeno l'1% dei voti a livello nazionale, oppure, solo per quanto riguarda il Senato, il 20% a livello regionale, oppure ancora, solo per quanto riguarda le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute presentate esclusivamente nelle regioni a statuto speciale in cui sia prevista una particolare tutela di tali minoranze, il 20% a livello regionale o l'elezione di due candidati nei collegi uninominali.
  8. Le liste collegate in una coalizione che non raggiunga la soglia del 10% sono comunque ammesse al riparto dei seggi qualora abbiano superato, a seconda dei casi, almeno una delle altre soglie previste.

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