Legittima difesa: cosa prevede la riforma proposta dall'IDV
Raccolte 1 milione di firme a sostegno delle modifiche. Il 1° giugno saranno portate a Montecitorio. Tra i punti: pene maggiori per chi viola il domicilio
La raccolta firme è iniziata il 1 aprile. Ha superato il milione e il 1 giugno alle 11,30 sarà portata in piazza Montecitorio a Roma. Promossa da Italia dei Valori, punta al sostegno alla proposta di legge popolare presentata in Cassazione per rinforzare la legittima difesa (regolata dagli articoli 55 e 614 del codice penale) e tutelare al massimo l’inviolabilità del domicilio. "Si tratta della prima raccolta nella storia della Repubblica Italiana ad avere ottenuto così tante sottoscrizioni" ha dichiarato Ignazio Messina, segretario nazionale dell'Italia dei Valori.
Una riforma necessaria, secondo il partito, affinchè "l’inviolabilità delle nostre case sia un principio irrinunciabile e da difendere con fermezza. Diciamo no alla giustizia “fai da te”, ma i cittadini onesti devono essere più tutelati e devono godere di una fattispecie della legittima difesa che sia più ampia rispetto a quanto previsto oggi dalla legge vigente. L’obiettivo deve essere quello di poter difendere i propri beni una volta subita una violazione del proprio domicilio, del proprio negozio, della propria abitazione". Come? Ecco nelle slide che seguono cosa prevede la proposta di riforma, punto per punto.
1. Durata della pena
Le modifiche interessano soprattutto l'articolo 614 del codice penale. Il primo comma oggi recita: "Chiunque s'introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con inganno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni"
Italia dei Valori propone che "da sei mesi a tre anni" cambi in "da un anno a sei anni".
2. La procedura d'ufficio
Il secondo comma dell'articolo 614 c.p. dice: "Il delitto è punibile a querela della persona offesa". IDV propone di aggiungere le seguenti parole: ”Ma si procede d’ufficio se il fatto è stato commesso per eseguire un delitto perseguibile d’ufficio”.
3 - Pene maggiori in caso di violenza su cose e persone
Il quarto comma sempre dell'articolo 614 del c.p. recita: "La pena è da uno a cinque anni e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso con violenza sulle cose o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato". La modifica propone di sostituire "da uno a cinque anni" con “da due a sette anni”;.
4 - Nessun risarcimento al colpevole
L'articolo 614 del c.p. viene ampliato di un nuovo comma posto dopo il quarto: "Colui che ha posto in essere una condotta prevista dai commi precedenti non può chiedere il risarcimento di qualsivoglia danno subìto in occasione della sua introduzione nei luoghi di cui al primo comma".
5 - Esclusione dell'eccesso colposo
L’articolo 55 del codice penale (Eccesso colposo), oggi recita: "Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo".
La proposta di IDV aggiunge il seguente paragrafo: “Non sussiste eccesso colposo in legittima difesa quando la condotta è diretta alla salvaguardia della propria o altrui incolumità o dei beni propri o altrui nei casi previsti dal secondo e dal terzo comma dell’articolo 52”.