Legittima difesa, quanto vale la paura
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Legittima difesa, quanto vale la paura

Alla Camera si discute sulla modifica della Legge 59/2006. In dubbio se il giudice può stabilire il "peso" dello shock di chi ha sparato

Riparte la discussione alla Camera sulla legge 59/2006 di riforma che riguarda la legittima difesa, un tema che divide le forze del Parlamento. Anche all'interno dello stesso Pd che si spacca sulle modifiche.

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Tra gli articoli "incriminati" del Codice Penale, 52 (invocato in quelle situazioni che riconoscono come lecito un comportamento che di norma sarebbe invece considerato reato consentendo, nel caso in cui insorga un pericolo imminente, di difendersi) e 55 (l'eccesso nell'utilizzo delle cause di giustificazione viene riconosciuto come colposo), il 3 maggio in Aula si vota l’emendamento unico al testo di riforma, a firma Pd, che modifica l'articolo 59 riguardante cioè la proporzionalità tra difesa ed offesa ("Circostanze non conosciute o erroneamente supposte") nella legittima difesa domiciliare (art. 52, secondo comma, c.p.).

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Il nuovo testo proposto
Relatore Pd del provvedimento è David Ermini. La sua proposta prevede l’esclusione della colpa per la persona che, legittimamente presente nel domicilio, usa un’arma detenuta legalmente contro l’aggressore, nel caso in cui sussistano due condizioni: se agisce sulla base di un grave turbamento psichico e, se tale turbamento, è causato dalla persona contro cui è diretta la reazione. La valutazione di tale "turbamento" secondo Ermini dovrebbe essere affidata al giudice.

Il "peso" del giudice
L’approvazione dell’emendamento fa sì che il giudice fondi il suo personale convincimento sull’esclusione o meno dell’eccesso di legittima difesa su criteri prevalentemente soggettivi. Per questo il renziano Franco Vazio contesta le posizioni del collega Ermini sostenendo: "Non possiamo gravare il giudice di una valutazione circa il grado del turbamento. Il giudice non può e non deve stabilire ex post se e quanto sia necessario e giusto avere paura per difendersi legittimamente.  E continua: "Sarà il giudice a valutare i fatti, ma, attraverso la modifica dell'art. 52 del codice penale, a chi è stato vittima di una rapina non dovrà anche essere chiesto di fornire una prova che potrebbe essere difficile e paradossale". "Come ho avuto modo di affermare nei giorni scorsi sono per la legittima difesa e non per la Legittima vendetta. Niente Far West, niente omicidi per rappresaglia e vendetta, ma una legge che garantisca il diritto ad ogni cittadino che subisce una drammatica rapina di poter reagire con la certezza che, se si tratta di legittima difesa, non andrà incontro ad una condanna penale".

La presunzione di legittimità
Si tenta una mediazione tra le forze politiche (Pd e centristi) sulla presunzione della legittima difesa lasciando al giudice il potere di stabilire e verificare se c'è stato un eccesso di reazione.

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Chiara Degl'Innocenti