Stop al carcere per i giornalisti: la proposta di legge Gelmini
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Stop al carcere per i giornalisti: la proposta di legge Gelmini

Dopo l'appello del direttore di Panorama sulla modifica della legge sulla diffamazione l'ex Ministro dell'Istruzione lancia la sua proposta - Tutte le reazioni

«Le pene detentive non sono compatibili con la libertà di espressione» perciò «in quasi tutti gli Stati occidentali la pena per i reati di opinione è soltanto pecuniaria».

Parte da queste considerazioni la proposta di legge presentata dai deputati Mariastella Gelmini, Renato Brunetta e Deborah Bergamini per modificare la legge sulla stampa e il codice penale in materia di diffamazione e ingiuria. La proposta prevede l’abolizione della pena della detenzione, prevista dalle attuali norme, che viene sostituita da una multa da mille a 50 mila euro, più la pena accessoria dell’interdizione dalla professione giornalistica da uno a sei mesi. Si propone inoltre di modificare le sanzioni previste per l’ingiuria, eliminando anche in questo caso il carcere, sostituito da una multa fino a 3.500 euro e, nei casi più gravi, 5 mila euro.

Ecco la proposta di legge:

CAMERA DEI DEPUTATI XVII LEGISLATURA
Proposta di legge di iniziativa del deputato GELMINI, BRUNETTA, BERGAMINI

Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47 e al codice penale in materia di diffamazione con il mezzo della stampa e di ingiuria

Onorevoli colleghi! - L'articolo 21 della Costituzione tutela la libertà di espressione dei cittadini. Il codice penale prevede però pene piuttosto severe per il reato di diffamazione compiuto tramite pubblicazioni o testate regolarmente registrate.

La legge 8 febbraio 1948, n. 47, -- recante «Disposizioni sulla stampa», all'articolo 13 (Pene per la diffamazione) prevede la reclusione da uno a sei anni e la multa non inferiore a 500.000 lire per chi commette diffamazione commessa col mezzo della stampa, mentre gli articoli 594 e 595 del codice penale stabiliscono, rispettivamente, la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a euro 516 per il reato di ingiuria e la reclusione fino a un anno o la multa fino a euro 1032 per il reato di diffamazione.

Nei tribunali italiani non si contano i procedimenti penali avviati a seguito della presentazione delle querele di persone che si ritengono diffamate da uno scritto. Attualmente, il dettato codicistico non impedisce che un giornalista, o un direttore di testata, possa varcare la soglia di un carcere. La pena massima di tre anni, aggravata per determinate fattispecie, impedisce spesso che possano essere concesse dal giudice misure alternative alla detenzione, soprattutto se il condannato è recidivo, magari per lo stesso titolo di reato o, comunque, con precedenti penali di altra natura. Una differenza evidente rispetto a diversi Paesi dell'Unione europea, ordinamenti dove gli articoli dal contenuto diffamatorio vengono classificati da un giudice civile.

Si rende necessaria una decisa inversione di rotta. In realtà sono anni che si chiede al Parlamento (nel corso della XIV legislatura è stato anche approvato un testo unificato dalla Camera dei Deputati dopo un approfondito esame durato oltre due anni) di superare la rigida disciplina attuale che espone il giornalista, spesso in buona fede, ad elevati rischi che possono interferire con la libertà di espressione e di critica e con il diritto di cronaca. Tuttavia, non si è ancora riusciti a dare una risposta adeguata a tale legittima richiesta in ragione dell'estrema difficoltà che si incontra nel contemperare questa esigenza con quella, sicuramente non meno rilevante, di assicurare sempre e comunque un'effettiva tutela dell'onore delle persone offese dalla notizia o dal giudizio diffamatorio. L’onore è infatti un bene inscindibilmente connesso all’individuo, la cui tutela costituzionale risiede nella pari dignità sociale delle persone: un valore che se distrutto con mezzi d'informazione, difficilmente può essere recuperato.

Detto questo però si può pensare a pene non detentive, ad una serie misure interdittive e a pene pecuniarie che possono essere più deterrenti rispetto alla pena detentiva che talvolta può apparire spropositata.

La presente proposta di legge intende quindi eliminare le pene di tipo detentivo nel caso della diffamazione compiuta con il mezzo della stampa. E ciò non significa non tutelare il reato di diffamazione, o non percepire l’importanza della grande responsabilità della categoria dei giornalisti, ma significa porre l'efficacia dei vincoli e della disciplina deontologici a tutela dei diritti delle persone, avendo sempre riguardo per il diritto dei cittadini ad un'informazione libera su tutti e su qualsiasi argomento senza censure, tanto meno preventive.

Occorre tra l’altro evidenziare che in quasi tutti gli Stati occidentali la pena per i reati di opinione è soltanto pecuniaria e anche per tale motivo, l'anomalia presente nel nostro ordinamento deve essere corretta e superata.

La detenzione per il reato d'opinione è una misura drastica che è tra l’altro stata recentemente condannata anche dall'Unione europea. Con la sentenza del 2 aprile 2009 «prima sezione, ricorso n. 2444/07 nel caso Kydonis vs. Grecia -- l'Alta Corte di Strasburgo, infatti, ha affermato che il carcere, ove previsto negli ordinamenti interni nei casi di diffamazione, ha un effetto deterrente sulla libertà del giornalista di informare, con effetti negativi sulla collettività, la quale, a sua volta, ha il diritto di ricevere informazioni. Le pene detentive, infatti, non sono compatibili con la libertà di espressione garantita dall'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, anche quando, nella prassi, il carcere è convertito in ammende pecuniarie e la pena è sospesa.

La presente proposta di legge contiene dunque una riforma estremamente importante, perché volta a garantire effettività a diritti di rilevanza costituzionale.
 

 - Proposta di legge -

Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47 e al codice penale in materia di diffamazione con il mezzo della stampa e di ingiuria

Art. 1  (Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47)
      4. L'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è sostituito dal seguente:
      

«Art. 13. - (Pene per la diffamazione). - 1. Nel caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della multa da 1.000 euro a 50.000 euro.
      

2. Alla condanna per il delitto di cui al comma 1 consegue la pena accessoria della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale e, nelle ipotesi di cui all'articolo 99, secondo comma, del medesimo codice, la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi.
      

3. L'autore dell'offesa non è punibile se provvede, ai sensi dell'articolo 8, alla pubblicazione di dichiarazioni o di rettifiche.
      

4. Nel dichiarare la non punibilità, il giudice valuta la rispondenza della rettifica ai requisiti di legge.
      5. Con la sentenza di condanna il giudice dispone la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari».

Art. 2 (Modifiche al codice penale,).
     

1. L'articolo 594 del codice penale è sostituito dal seguente:
      «Art. 594. - (Ingiuria). - Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la multa fino a euro 3.500. 
      Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.

La pena è della multa fino a 5.000 se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato.
 Le pene sono aumentate qualora l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato, ovvero sia commessa in presenza di più persone».

2. All'articolo 595 del codice penale, i commi primo, secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:
«Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 594, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la multa fino a euro 5.000.
 La pena è aumentata fino a 10.000 euro se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.

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Ignazio Ingrao

Giornalista e vaticanista di Panorama, sono stato caporedattore dell’agenzia stampa Sir e diretto il bimestrale Coscienza. Sono conduttore e autore della trasmissione A Sua Immagine su RaiUno

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