Reato di tortura: un modesto consiglio
Ma perché il Parlamento italiano non adotta finalmente il testo approvato dalle Nazioni Unite nel 1984?
Lo volete, un testo chiaro per una legge italiana sulla tortura? Eccolo: "È tortura qualsiasi atto mediante il quale un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio infligge a una persona dolore o sofferenze forti, fisiche o mentali, al fine di: a) ottenere informazioni o confessioni; b) punirla per un atto che ha commesso o è sospettata di aver commesso; c) intimorirla o fare pressione su di lei, o per ogni altro motivo fondato su qualsiasi forma di discriminazione. Il termine non si estende al dolore o alle sofferenze risultanti unicamente da sanzioni legittime".
Banale? Per nulla: perché questo testo è esattamente quello dell’articolo numero 1 della Convenzione contro la tortura, come fu approvato dall’assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1984. Proprio quello che l’Italia nel 1988 ratificò, impegnandosi a trasformarlo in legge penale.
Da allora sono passati 27 anni e 19 governi, ma il reato non s’è mai visto. Ora, da quando il 7 aprile la Corte europea dei diritti dell’uomo ha stabilito fu tortura quel che accadde nel luglio 2001 alla scuola Diaz di Genova, tutto deve essere accelerato.
In Parlamento, però, non stanno lavorando bene, tant’è vero che siamo al terzo passaggio: nel 2014 il Senato aveva approvato un testo abbastanza equilibrato, che è stato "destrutturato" dalla Camera e ora è tornato al Senato. Che da qualche settimana va avanti ascoltando sulla materia i magistrati dell’Anm e i vertici delle forze dell’ordine, e ne ottiene pareri opposti: quel che alle toghe sindacalizzate va bene, ai poliziotti fa una gran paura. Gli agenti, in realtà, hanno ragione da vendere. In ballo c’è proprio il confuso testo approvato il 9 aprile alla Camera da una maggioranza Pd e Movimento 5 stelle.
Questo è il testo dell'articolo n° 1, oggi in discussione al Senato. Leggete, prendendo un bel respiro: "Chiunque, con violenza o minaccia, ovvero con violazione dei propri obblighi di protezione, di cura o di assistenza, intenzionalmente cagiona a una persona a lui affidata (…) acute sofferenze fisiche o psichiche al fine di ottenere, da essa o da un terzo, informazioni o dichiarazioni o di infliggere una punizione o di vincere una resistenza, ovvero in ragione della sua appartenenza etnica, dell’orientamento sessuale o delle opinioni politiche o religiose, è punito con la reclusione da 4 a 10 anni. Se i fatti (...) sono commessi da un pubblico ufficiale (…) si applica la pena della reclusione da 5 a 15 anni".
Non serve un giurista per cogliere l’ambiguità e la venatura ideologica dell’articolo. Proviamo a tradurre: in quanto "torturatore", è passibile d’arresto l’agente di Polizia o il carabiniere che dà una manganellata (leggasi: "cagiona
acuta sofferenza") al manifestante violento che resiste all’arresto (che peraltro è un reato a sua volta punito con
la reclusione da 6 mesi a 5 anni). Ma basta anche la sola "minaccia".
Una mezza follia, che solo alla sua enunciazione già paralizza le forze dell’ordine. In tanta nebbia, sorge spontanea una domanda, o se volete una modesta proposta: perché i nostri parlamentari non vanno a riprendersi la Convenzione di 27 anni fa e non ne copiano il testo? Ne trarrebbero giovamento la norma, la prosa. E la civile convivenza in questo assurdo Paese.