La riforma costituzionale in dieci punti
Dal nuovo Senato al referendum passando per l'abolizione del Cnel e le novità sul referendum, ecco su cosa siamo chiamati a votare il 4 dicembre
Il 4 dicembre siamo chiamati a votare alla riforma della nostra Costituzione. Il voto è importante e dunque è bene arrivare informati alla data del voto. Ecco dunque, punto per punto, cosa prevede la riforma tra stop al bicameralismo perfetto, un Senato con meno poteri legislativi e composto da 95 senatori eletti dai Consigli regionali ma con legittimazione popolare, il nuovo Federalismo, con abolizione delle materie di competenza concorrente tra Stato e Regioni e alcune competenze strategiche riportate in capo allo Stato. Ecco, nelle slide che seguono, i dettagli.
La Camera
Sarà l'unica a votare la fiducia. I deputati restano 630 e verranno eletti a suffragio universale, come oggi.
Il Senato: come cambia
Continuerà a chiamarsi Senato della Repubblica, ma sarà composto da 95 membri eletti dai Consigli Regionali (21 sindaci e 74 consiglieri-senatori), più 5 nominati dal Capo dello Stato che resteranno in carica per 7 anni. Avrà competenza legislativa piena solo su riforme e leggi costituzionali.
Per quanto riguarda le leggi ordinarie, potrà chiedere alla Camera di modificarle, ma Montecitorio non sarà tenuta a dar seguito
alla richiesta.
Sparisce dunque la navetta parlamentare. Se il Senato chiede alla Camera di modificare una legge che riguarda il rapporto tra Stato e Regioni, l'assemblea di Montecitorio può respingere la richiesta solo a maggioranza assoluta.
Corte costituzionale
Dei 15 giudici Costituzionali, 3 saranno eletti dalla Camera e 2 dal Senato.
Metodo di selezione (articolo 2)
I 95 senatori saranno ripartiti tra le Regioni in base al loro peso demografico. I Consigli Regionali eleggeranno con metodo proporzionale i senatori tra i propri componenti; uno per ciascuna Regione dovrà essere un sindaco.
È il contenuto del famigerato articolo duedel decreto, che si occupa di come vengono scelti i senatori e che tanto ha fatto discutere. Il testo finale prevede che saranno i cittadini, al momento di eleggere i Consigli Regionali a indicare quali consiglieri saranno anche senatori. I Consigli, una volta insediati, saranno tenuti a ratificare la scelta.
I membri rimangono in carica per la stessa durata del loro mandato territoriale, provocando così una mutevolezza della composizione del Senato che potrebbe cambiare maggioranza politica più volte nel corso della stessa legislatura.
Immunità
I nuovi senatori godranno delle stesse tutele dei deputati. Non potranno essere arrestati o sottoposti a intercettazione senza l'autorizzazione del Senato.
L'elezione del Presidente della Repubblica
Con la trasformazione del Senato in "Senato delle autonomie", spariscono i "grandi elettori". Oggi l'inquilino del Colle viene eletto dal Parlamento in seduta comune più 58 rappresentanti regionali. Per i primi tre scrutini è necessaria la maggioranza dei due terzi, mentre dal quarto bastano i tre quinti dell'assemblea e dal settimo i tre quinti dei votanti.
Con la riforma viene modificata la platea degli elettori ed il quorum: nei primi quattro scrutini servono i due terzi dei componenti camera e senato (730 persone), dal quinto i tre quinti, dal nono la maggioranza assoluta.
Spariscono i senatori a vita
Attualmente sono senatori a vita: i presidenti della Repubblica che hanno cessato il mandato e le personalità che hanno "illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario". Questi ultimi non saranno più nominati a vita ma resteranno in carica sette anni. Gli attuali senatori a vita diventano quindi una categoria a esaurimento.
Il Presidente supplente
Cambia il rapporto di potere tra i due rami del Parlamento. La revisione costituzionale prevede che la seconda carica dello Stato sia il Presidente della Camera e non più il Presidente del Senato. Spetta però al Presidente del Senato il compito di convocare il Parlamento in seduta comune (entro quindici giorni, salvo il maggior termine in caso di prossimità dello scioglimento ora della sola Camera), nella circostanza in cui il Presidente della Camera eserciti le funzioni del Presidente della Repubblica perché quest'ultimo non può adempierle per impedimento permanente, morte o dimissioni.
Limiti sui decreti legge
I Regolamenti parlamentari dovranno indicare un tempo certo per il voto dei ddl del governo; vengono introdotti limiti al governo sui contenuti dei decreti legge.
Ricorso preventivo sulle leggi elettorali
Introdotto il ricorso preventivo sulle leggi elettorali alla Corte Costituzionale su richiesta di un quarto dei componenti della Camera. Tra le norme transitorie c'è anche la possibilità di ricorso preventivo già in questa legislatura. Anche l'Italicum potrebbe finire dunque all'esame
della Corte.
Si rimette mano al Titolo V
Dopo la riforma costituzionale 3/2001 che aveva modificato l'articolo 117 della Costituzione sulle competenze Stato - Regioni, il ddl Boschi rimette mano alle materie.
Sono riportate in capo allo Stato alcune competenze come energia, infrastrutture strategiche e sistema nazionale di protezione civile. Inoltre, su proposta del governo, la Camera potrà approvare leggi anche nei campi di competenza delle Regioni, "quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale".
Province abolite
Le 110 Province italiane, una volta dotate di un Consiglio provinciale e una Giunta, sono state già trasformate in via transitoria in Enti di secondo livello, vale a dire solo con uno snello organismo esecutivo formato dai sindaci.
Tuttavia le Province erano in Costituzione, inserite nella riforma del 2001, e quindi era necessaria la loro cancellazione dalla Carta. Cosa che avviene con la riforma approvata il 12 aprile 2016.
Abolito il Cnel
La riforma abroga anche il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (Cnel), un organismo pensato nel 1948 come "raccordo" tra società civile e Palazzi della politica, un ruolo ridottosi con il passare dei decenni.
In esso sedevano 64 Consiglieri, oltre al presidente (l'ultimo è stato Antonio Marzano).
Il Consiglio era composto da "10 esperti, qualificati esponenti della cultura economica, sociale e giuridica, dei quali otto nominati dal Presidente della Repubblica e due proposti dal Presidente del Consiglio dei Ministri"; "48 rappresentanti delle categorie produttive, dei quali ventidue rappresentanti dei lavoratori dipendenti, di cui tre in rappresentanza dei dirigenti e quadri pubblici e privati, nove rappresentanti dei lavoratori autonomi e delle professioni e diciassette rappresentanti delle imprese"; infine "6 rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato, dei quali, rispettivamente, tre designati dall'Osservatorio nazionale dell'associazionismo e tre designati dall'Osservatorio nazionale per il volontariato".
Cambiano i referendum
Rimane la soglia delle 500mila firme per presentare un quesito referendario. Ma se i promotori riescono a raccogliere più di 800 mila sottoscrizioni si abbassa il quorum che non è più calcolato sugli aventi diritto, ma sul numero dei votanti dell'ultima tornata elettorale. Per renderlo valido basterà la metà di questi ultimi.
Vengono introdotti i referendum propositivi
Questa è una grossa novità. Non più solo referendum abrogativi volti ad eliminare parti o intere leggi, ma anche referendum propositivi che finora non erano contemplati. L'isitituto in uso in molti Paesi europei ha il vantaggio di interrogare direttamente la popolazione su temi di grande attualità, due esempi su tutti: il referendum sull'indipendenza della Scozia e quello per i matrimoni gay in Irlanda. Si tratta di una forma di partecipazione diretta del popolo alla processo legislativo.
Le leggi di iniziativa popolare
Salgono da 50.000 a 150.000 le firme necessarie per presentare un ddl di iniziativa popolare. Però i regolamenti della Camera dovranno indicare tempi precisi di esame, clausola che oggi non esiste.