Troppe armi nelle case degli italiani
Avevano tutti un regolare porto d'armi agli autori degli ultimi fatti di sangue, dalla sparatoria al Tribunale di Milano a quella di Napoli
Lucida follia oppure pazzia. Resta il fatto che questi uomini che si trasformano in assassini, detengono regolarmente delle armi. E molto spesso per uso sportivo. È il caso di Claudio Giardiello, il killer del Tribunale di Milano che ha ucciso tre persone aveva il porto d'armi per il tiro al volo. E quella mattina usò una Beretta calibro 9 regolarmente detenuta e denunciata. Un amico ascoltato dagli inquirenti dopo la sparatoria, dichiarò di averlo aiutato a comprare l'arma pochi mesi fa. Ma gli investigatori hanno accertato che Giardiello possedeva diverse armi già dal 2011.
Un regolare porto d’armi per uso sportivo anche per Andrea Zampi che due anni fa entrò al palazzo della Regione Umbria e al grido “Mi avete rovinato”, uccise due impiegate prima di togliersi la vita. Peccato, però, che Zampi avesse avuto disagi psichici per i quali era stato sottoposto a Tso negli anni precedenti alla strage e coincidenti con il rilascio del porto d’armi.
Ma armi per uso sportivo con regolare licenza sono state utilizzate anche da Giulio Murolo pochi giorni fa nel cuore di Napoli dove in una mattina di lucida follia, quella del 18 maggio scorso, ha fatto fuoco e ha ucciso 4 persone e ne ha ferite 6. Un strage. E anche Murolo, secondo quanto ricostruito dai militari, avrebbe utilizzato tre diverse armi- una pistola, un fucile e un fucile a pompa - tutte regolarmente detenute per uso sportivo.
È davvero così semplice regolarizzare il possesso di un fucile, un revolver o di una semiautomatica?
Panorama.it ha chiesto alla dottoressa Maria Paravati, Primo Dirigente della Polizia di Stato, con quali criteri vengono autorizzati i cittadini italiani a detenere un’arma che sia questa per uso sportivo o per difesa personale e se e quali possono essere gli elementi che “vietano” il rilascio di questa tipologia di autorizzazione. Non solo. Abbiamo chiesto anche quante armi è possibile detenere nella propia abitazione in modo legale.
Dottoressa Paravati, c’è differenza tra il porto d’armi per difesa personale e per uso sportivo?
“Portare” un’arma significa esercitare il diritto di circolare sul suolo pubblico avendo l’immediata disponibilità di un’arma da fuoco o di un’arma propria da punta e taglio (il cd. “bastone animato”, ovvero un bastone che cela al suo interno una lama di lunghezza non inferiore a cm. 65), con la possibilità quindi di farne uso in caso di bisogno.
Non ci sono particolari vincoli alle modalità del porto; di conseguenza il titolare dell’apposita licenza può portare le armi cariche o scariche, con o senza colpo in canna, in qualsiasi tipo di fondina o senza, in una borsa, in un marsupio o nel cruscotto dell’autovettura.
La vigente normativa prevede diverse tipologie di licenza di porto d’armi: per difesa personale, per uso di caccia, per il tiro a volo, comunemente detto porto d’armi “uso sportivo”.
Con particolare riguardo alle differenze tra il porto d’armi per difesa personale (porto di pistola) e quello per il tiro a volo (porto d’arma lunga ad anima liscia), va considerato, preliminarmente, che la tutela del cittadino è un’attività esercitata dallo Stato per mezzo delle Forze dell’ordine e, pertanto, la concessione della licenza di porto d’armi per difesa personale - diversamente dal tiro a volo - è limitata ad una ristretta tipologia di casistiche, tra le quali, ad esempio, possono figurare: orefici, gioiellieri, ufficiali giudiziari o persone che sono ritenute dall’Autorità giudiziaria ad esempio a rischio sequestro. L’istanza di rilascio o di rinnovo di tale titolo, deve essere, conseguentemente, corredata, oltre che dalla documentazione prevista anche delle motivazioni “serie” che il Prefetto dovrà valutare. Più in generale, va evidenziato che la licenza di porto d’armi consente il porto delle armi oggetto dell’autorizzazione ovvero di pistola o rivoltella se trattasi di licenza di porto di pistola per difesa personale; di fucile ad anima liscia se trattasi di porto d’armi per il tiro a volo. Va sottolineato però che la licenza di porto d’armi per difesa personale ha validità annuale, mentre quella per il tiro a volo ha durata sessennale.
La licenza di porto d’arma lunga per il tiro a volo è di competenza del Questore rispetto a quella di arma corta per difesa personale, che, come detto, costituisce licenza prefettizia.
In definitiva, per il rilascio del porto d’armi uso tiro a volo, diversamente da quella per difesa personale, non sono richiesti particolari requisiti se non quelli genericamente previsti per le licenze in materia di porto d’armi.
Quanti armi per uso sportivo possono essere detenute legalmente? Sono previsti controlli psicologici per il rilascio dell’autorizzazione?
In Italia è possibile detenere fino a sei armi sportive, fino a tre armi comuni da sparo (es. le ordinarie pistole) ed un numero illimitato di fucili da caccia. Per numeri superiori è richiesta la licenza di collezione.
La detenzione di un’arma, ancorché classificata sportiva, è, comunque, subordinata al possesso di un pregresso titolo autorizzatorio di polizia (licenza di porto d’armi o nulla osta del Questore) che ne ha consentito l’acquisizione e per il cui rilascio è necessario che l’interessato abbia presentato anche la certificazione sanitaria ovvero la certificazione comprovante l'idoneità psico-fisica, rilasciata dall'A.S.L. di residenza oppure dagli Uffici medico-legali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato.
Tale certificazione, inoltre, è preceduta dal certificato anamnestico (rilasciato dal medico di base), da cui deve risultare che il richiedente non è affetto da malattie mentali, del sistema nervoso, da turbe psichiche, che non assume sostanze psicoattive, che non abusa di alcol e non fa uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
In termini tecnici, vi sono vi sono differenze tra armi sportive e quelle classificate non sportive?
Non esiste uno specifico criterio tecnico per l’individuazione di un’arma sportiva.
In base alla normativa nazionale, un’arma è oggi classificata “sportiva” quando viene riconosciuta tale dal Banco Nazionale di Prova delle armi.
Quali controlli vengono effettuati a posteriori dopo il rilascio del porto d’armi?
Il titolare di una licenza di porto d’armi in corso di validità, se anche detentore di un’arma (es. di un fucile ad anima liscia nel caso di un tiravolista o di una pistola nel caso di un titolare di porto d’armi per difesa personale) o, comunque, anche il mero detentore di armi, può sempre essere soggetto al controllo dell’arma denunciata nel luogo ove l’arma stessa è detenuta, anche ai fini di consentire all’Autorità di P.S. di verificarne le adeguate modalità di custodia e di prescrivere misure cautelari ritenute indispensabili per l’ordine pubblico.
Inoltre, all’atto del rinnovo del titolo autorizzatorio, è necessario che l’interessato presenti nuovamente tutta la documentazione, ivi compresa quella sanitaria, comprovante la permanenza dei requisiti psicofisici. Con particolare riguardo al mero detentore di armi è stata stabilita una verifica periodica (ogni sei anni) dei previsti requisiti psicofisici, pur se tale accertamento potrà effettuarsi solo a seguito dell’emanazione di un nuovo decreto del Ministro della Salute, secondo quanto previsto decreto legislativo n. 204/2010. Comunque, il Legislatore ha previsto – una tantum - per i detentori di armi, l’obbligo di presentazione del certificato medico qualora i medesimi non lo abbiano già prodotto nei sei anni antecedenti al 5 novembre 2013.
La vigente normativa, però, consente all’Autorità di P.S. di revocare qualunque autorizzazione di polizia – compresa la licenza di porto d’armi - quando vengano a mancare le condizioni alle quali il rilascio è stato subordinato.